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Ordinanza — n. 26485/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26485/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26485/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Vizzaccaro Emanuele, nato il 01/12/1975 a Roma avverso la sentenza del 25/01/2023 della Corte di appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Ed invero, va ribadito anche alla luce della più recente giurisprudenza (Sez.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26485/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481) che non è ammissibile un ricorso che si incentri genericamente sulla mancata valutazione dei presupposti per addivenire ad una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., a fronte di previa rinuncia ai motivi inerenti al merito e di concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio condono delle spese procedurali motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative ricorso di annullamento ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
284481) che non è ammissibile un ricorso che si incentri genericamente sulla mancata valutazione dei presupposti per addivenire ad una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., a fronte di previa rinuncia ai motivi inerenti al merito e di concordato sulla pena ex art.
art. 599-bis cod. proc. pen
pen., a fronte di previa rinuncia ai motivi inerenti al merito e di concordato sulla pena ex art. 599-bis cod.
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Vizzaccaro Emanuele, nato il 01/12/1975 a Roma avverso la sentenza del 25/01/2023 della Corte di appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Ed invero, va ribadito anche alla luce della più recente giurisprudenza (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481) che non è ammissibile un ricorso che si incentri genericamente sulla mancata valutazione dei presupposti per addivenire ad una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., a fronte di previa rinuncia ai motivi inerenti al merito e di concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i-la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8