Ordinanza — n. 26484/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Pirani Micaela, nata il 22/02/1982 a Roma avverso la sentenza del 08/02/2023 della Corte di appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Ed invero, va ribadito anche alla luce della più recente giurisprudenza (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26484/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481) che non è ammissibile un ricorso che si incentri genericamente sulla mancanza di motivazione in ordine a temi di merito o inerenti alla pena, che abbiano formato oggetto di rinuncia, neppure potendosi in tali casi invocare l'art. 129 cod. proc. pen. e non venendo in rilievo profili di illegalità della pena: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Pirani Micaela, nata il 22/02/1982 a Roma avverso la sentenza del 08/02/2023 della Corte di appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Ed invero, va ribadito anche alla luce della più recente giurisprudenza (Sez.
U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481) che non è ammissibile un ricorso che si incentri genericamente sulla mancanza di motivazione in ordine a temi di merito o inerenti alla pena, che abbiano formato oggetto di rinuncia, neppure potendosi in tali casi invocare l'art. 129 cod. proc. pen. e non venendo in rilievo profili di illegalità della pena: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 gi