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Ordinanza — n. 26484/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26484/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26484/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Pirani Micaela, nata il 22/02/1982 a Roma avverso la sentenza del 08/02/2023 della Corte di appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Ed invero, va ribadito anche alla luce della più recente giurisprudenza (Sez.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26484/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481) che non è ammissibile un ricorso che si incentri genericamente sulla mancanza di motivazione in ordine a temi di merito o inerenti alla pena, che abbiano formato oggetto di rinuncia, neppure potendosi in tali casi invocare l'art. 129 cod. proc. pen. e non venendo in rilievo profili di illegalità della pena: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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procedura di ricusazione disdetta in periodo di prova condono delle spese procedurali soppressione di prestazioni d'invalidità censure procedurali abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
284481) che non è ammissibile un ricorso che si incentri genericamente sulla mancanza di motivazione in ordine a temi di merito o inerenti alla pena, che abbiano formato oggetto di rinuncia, neppure potendosi in tali casi invocare l'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Pirani Micaela, nata il 22/02/1982 a Roma avverso la sentenza del 08/02/2023 della Corte di appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Ed invero, va ribadito anche alla luce della più recente giurisprudenza (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481) che non è ammissibile un ricorso che si incentri genericamente sulla mancanza di motivazione in ordine a temi di merito o inerenti alla pena, che abbiano formato oggetto di rinuncia, neppure potendosi in tali casi invocare l'art. 129 cod. proc. pen. e non venendo in rilievo profili di illegalità della pena: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 gi