Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of permitted grounds for the specific judgment type.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the grounds raised were not permitted for the type of judgment under review. The appellant argued regarding lack of motivation on responsibility and sentencing, but the court noted a prior waiver of these specific grounds and the application of a specifically agreed penalty. Consequently, the appeal was rejected without substantive examination, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals against judgments applying a specifically agreed penalty are inadmissible if the grounds concern generic lack of motivation on responsibility or sentencing, particularly when such grounds were previously waived.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Della Fazia Giuseppe, nato a San Severo il 10/07/1991 avverso la sentenza del 06/03/2023 della Corte di appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dai consigliere Massimo Ricciarelli OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Ed invero, va ribadito anche alla luce della più recente giurisprudenza (Sez.
U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481) che non è ammissibile un ricorso che si incentri genericamente sulla mancata motivazione in ordine alla responsabilità e in ordine alla pena, a fronte di rinuncia al relativo motivo e di applicazione della pena specificamente concordata, non illegalmente determinata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8