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Ordinanza — n. 26480/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26480/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26480/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Serra Raffaele nato a Caserta il 16.08.1982 avverso la sentenza del 3 aprile 2023 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Ed invero, va ribadito anche alla luce della più recente giurisprudenza (Sez.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26480/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481) che non è ammissibile un ricorso che si incentri genericamente sulla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. a fronte di motivi di appello che abbiano formato oggetto di rinuncia, come nel caso di specie, in cui l'imputato aveva rinunciato ai motivi diversi da quelli inerenti al trattamento sanzionatorio, per il quale era intervenuto il concordato, senza che peraltro siano stati dedotti altri vizi propri della sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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remissione della pena procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia abbandono del procedimento penale condono delle spese procedurali revoca della sospensione condizionale differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
284481) che non è ammissibile un ricorso che si incentri genericamente sulla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Serra Raffaele nato a Caserta il 16.08.1982 avverso la sentenza del 3 aprile 2023 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Ed invero, va ribadito anche alla luce della più recente giurisprudenza (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481) che non è ammissibile un ricorso che si incentri genericamente sulla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. a fronte di motivi di appello che abbiano formato oggetto di rinuncia, come nel caso di specie, in cui l'imputato aveva rinunciato ai motivi diversi da quelli inerenti al trattamento sanzionatorio, per il quale era intervenuto il concordato, senza che peraltro siano stati dedotti altri vizi propri della sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1