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Sentenza — n. 26231/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26231/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26231/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Roma respingeva l'opposizione proposta dall'Ente Acqua Sardegna, avverso l'esclusione del proprio credito dallo stato passivo predisposto nell'ambito del procedimento di prevenzione instaurato nei confronti del Consorzio AEDARS s.c.a r.l. Il credito azionato era maturato nell'ambito del contratto di appalto stipulato dalla ricorrente con il Consorzio, dopo l'intervenuta risoluzione e l'incameramento della cauzione prestata dalle Generali s.p.a. A seguito della risoluzione, l'ente appaltante instaurava un giudizio civile volto ad accertare la risoluzione di diritto del contratto, nel quale la Generali s.p.a. si costituiva chiedendo l'illegittimità dell'escussione della cauzione; successivamente l'ente definiva la controversia con la Generali s.p.a., per effetto della quale quest'ultima versava l'importo della cauzione ed, al contempo, cedeva all'Ente Acque Sardegna il credito derivante dal diritto di rivalsa nei confronti del Consorzio.

Regesto Legislator

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art. 1950 cod.civ, art. 1954 cod. civ; Sentenza — n. 26231/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Si assume che, nel caso di specie, troverebbe applicazione la regola dettata dall'art. 1950 cod.civ., in base alla quale il fideiussore che ha adempiuto l'obbligazione del debitore principale, ha diritto di regresso nei suoi confronti. L'Ente Acque Sardegna sarebbe subentrato nel medesimo diritto di regresso che le Generali s.p.a. avrebbero potuto azionare nei confronti del debitore principale, per effetto dell'escussione della garanzia stipulata fin dal 2009.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.

Parole chiave

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diritto alla prestazione d'assicurazione sospensione dell'assicurazione assicurazione contro i danni provocati dall'acqua riserva d'assicurazione surrogazione dell'assicuratore prestazioni assicurative correnti

Disposizioni normative citate

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art. 1950 cod.civ
Si assume che, nel caso di specie, troverebbe applicazione la regola dettata dall'art. 1950 cod.civ., in base alla quale il fideiussore che ha adempiuto l'obbligazione del debitore principale, ha diritto di regresso nei suoi confronti.
art. 1954 cod. civ
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ente Acque della Sardegna nel procedimento a carico di Consorzio stabile AEDARS s.c.a r.l. in liquidazione; avverso il decreto emesso il 22/11/2022 dal Tribunale di Roma; visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Roma respingeva l'opposizione proposta dall'Ente Acqua Sardegna, avverso l'esclusione del proprio credito dallo stato passivo predisposto nell'ambito del procedimento di prevenzione instaurato nei confronti del Consorzio AEDARS s.c.a r.l. Il credito azionato era maturato nell'ambito del contratto di appalto stipulato dalla ricorrente con il Consorzio, dopo l'intervenuta risoluzione e l'incameramento della cauzione prestata dalle Generali s.p.a. A seguito della risoluzione, l'ente appaltante instaurava un giudizio civile volto ad accertare la risoluzione di diritto del contratto, nel quale la Generali s.p.a. si costituiva chiedendo l'illegittimità dell'escussione della cauzione; successivamente l'ente definiva la controversia con la Generali s.p.a., per effetto della quale quest'ultima versava l'importo della cauzione ed, al contempo, cedeva all'Ente Acque Sardegna il credito derivante dal diritto di rivalsa nei confronti del Consorzio.

Nel giudizio di prevenzione, l'Ente Acque Sardegna proponeva domanda di insinuazione con la quale chiedeva il riconoscimento del credito derivante dal diritto di rivalsa. La domanda veniva rigettata, come pure la successiva opposizione, sul presupposto che il credito era sorto solo a seguito dell'accordo transattivo stipulato il 5 maggio 2021 e, quindi, in epoca successiva rispetto al decreto di sequestro emesso il 16 giugno 2015.

2. Avverso tale decreto, il ricorrente propone un unico motivo di impugnazione con il quale deduce la violazione degli artt. 52 e 58 del d.lgs. n. 152 del 2011, nonché degli artt. 1950 e 2704 cod.civ. Nel caso di specie, l'Ente Acque Sardegna si sarebbe surrogato nel credito precedentemente vantato dalla Generali s.p.a. e derivante dal contratto di garanzia stipulato in relazione all'appalto conferito al Consorzio AEDARS. La posizione dell'attuale creditore, pertanto, sarebbe la medesima vantata del creditore originario, con la conseguenza che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere l'anteriorità del credito rispetto al decreto di sequestro.

Si assume che, nel caso di specie, troverebbe applicazione la regola dettata dall'art. 1950 cod.civ., in base alla quale il fideiussore che ha adempiuto l'obbligazione del debitore principale, ha diritto di regresso nei suoi confronti. L'Ente Acque Sardegna sarebbe subentrato nel medesimo diritto di regresso che le Generali s.p.a. avrebbero potuto azionare nei confronti del debitore principale, per effetto dell'escussione della garanzia stipulata fin dal 2009.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.

2. Il decreto impugnato ha rigettato la richiesta di insinuazione al passivo sulla base di un presupposto fondato, consistente nella posteriorità del credito rispetto alla data del sequestro di prevenzione. 2.1. Nel caso di specie, non sussistono dubbi in ordine al fatto che il credito ceduto all'Ente Acque Sardegna derivi dall'escussione di una garanzia a prima richiesta, stipulata a margine del contratto di appalto che si era aggiudicato la società sottoposta al sequestro di prevenzione. Parimenti non è contestabile che la garanzia era stata stipulata in epoca precedente rispetto al sequestro e che, nel caso di cessione del credito, il soggetto che subentra nella posizione dell'originario creditore conserva la medesima posizione, non intervenendo una novazione dell'obbligazione. 2.2.

Fatte tale premesse, la questione che assume valenza risolutiva concerne l'accertamento del momento in cui sorge il diritto di regresso, dovendosi stabilire se tale diritto tragga origine direttamente dal contratto di garanzia, ovvero se nasca solo a seguito dell'effettiva escussione della garanzia. Invero, per la stessa funzione della garanzia (sia essa costituita dalla fideiussione o dal contratto autonomo di garanzia) il garante non ha un credito di regresso prima del pagamento e, quindi, fin quanto la garanzia non viene escussa non può neppure vantare un diritto nei confronti del garantito (in tal senso si veda Cass. civ., Sez.1, n. 19609 del 4/8/2017, Rv. 645184).

Sia pur con riferimento ad una fattispecie peculiare, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che con riguardo alla fideiussione prestata da più persone per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha soddisfatto il creditore acquista, da tale momento, il diritto di regresso contro gli altri fideiussori, per la loro rispettiva porzione (art. 1954 cod. civ.). la prescrizione di detto diritto di regresso, pertanto, inizia a decorrere dall'indicata data, indipendentemente dalla circostanza che il soddisfacimento del creditore sia intervenuto in corso di causa promossa per sentir accertare il regresso stesso (Cass. civ., Sez.3, n. 3192 del 24/5/1984, Rv. 435235;

Cass. civ., Sez. 1, n.14160 deò 18/6/2009, Rv. 608573). Tali principi trovano fondamento nella natura accessoria della garanzia e nel fatto che il diritto di regresso presuppone, per sua natura, che la garanzia sia stata effettivamente escussa. Ne consegue che il regresso sorge e può essere esercitato solo nel momento in cui il garante fa fronte all'obbligazione derivante dal contratto di fideiussione o, come nel caso di specie, di garanzia a prima richiesta.2.3. Applicando tali principi al caso di specie, ne deriva che il diritto di regresso delle Generali s.p.a. nei confronti del Consorzio AEDARS è sorto solo in data 11 febbraio 2019 e, cioè, nel momento in cui l'ente appaltante ha dichiarato di voler attivare il contratto autonomo di garanzia.

Quanto detto comporta che il credito derivante dal regresso, oggetto della cessione intervenuta tra Generali e l'Ente Acque Sardegna, ha data certa risalente al 2019 e, quindi, ad epoca sicuramente posteriore rispetto al sequestro di prevenzione, con la conseguente inammissibilità del credito ai sensi dell'art.52 d.lgs. 6 settembre 2011, n.159.

3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.