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Sentenza — n. 26230/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26230/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26230/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'appello di Roma, con l'ordinanza in epigrafe, ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza del 20 luglio 2017 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma (definitiva il 12 marzo 2021), con la quale Massimiliano Conti era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione per i delitti di cui agli artt. 81, comma secondo, 110 cod. pen. e 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 con le aggravanti della intestazione fittizia di beni e di avere agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione camorristica del clan dei Casalesi, fazione Russo.

Regesto Legislator

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art. 634 cod. proc. pen; Sentenza — n. 26230/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Inesatta è altresì l'indicazione alfanumerica dell'indicazione delle nuove prove fornita dalla difesa, che non aveva in realtà numerato né i motivi, né tantomeno l'elenco delle prove.

Parole chiave

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accertamento inesatto dei fatti mancata contestazione dei fatti condono delle spese procedurali inchiesta per falsità atti occultamento di beni revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 634 cod. proc. pen
Una delibazione, quindi, non solo consentita ma doverosa, siccome pertinente al perimetro cognitivo riservato dall'art. 634 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Conti Massimiliano, nato il 16/01/1972 a Pescolanciano (IS) avverso l'ordinanza del 14/06/2022 della Corte di appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Roma, con l'ordinanza in epigrafe, ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza del 20 luglio 2017 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma (definitiva il 12 marzo 2021), con la quale Massimiliano Conti era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione per i delitti di cui agli artt. 81, comma secondo, 110 cod. pen. e 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 con le aggravanti della intestazione fittizia di beni e di avere agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione camorristica del clan dei Casalesi, fazione Russo.

Al ricorrente era addebitato di avere fittiziamente assunto la titolarità della quota di euro 171.465 della Bingo Boys S.r.l. (e successivi aumenti di capitale) consapevole dello scopo, nonché degli utili progressivamente maturati dalla società e formalmente incamerati dai soci e gestori apparenti Luciano e Mario Cantone, oltre allo stesso Conti, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale e comunque al fine di agevolare la commissione di ulteriori delitti di riciclaggio o reimpiego. Riteneva la Corte che l'asserito contrasto fra la sentenza di cui si chiedeva la revisione e le diverse sentenze della Corte di appello di Napoli n. 3886/11 (che interessava i soci del ricorrente) e del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 95/21 (relativamente alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Nicola Schiavone e Raffaele Piccolo nonché dal m.11o Cante della Polizia giudiziaria) esulasse dall'ipotesi di revisione di cui all'art. 630 lett.

a) cod. proc. pen. trattandosi di sentenze relative a fatti eterogenei e posizioni di imputati diversi nell'ambito di fatti-reati differenti. I giudici di appello ritenevano altresì inammissibile la richiesta formulata ai sensi dell'art. 630 lett.

d) cod. proc. pen. in ragione della estrema genericità della censura, limitata a una semplice enunciazione. Ritenevano infine inammissibile anche il motivo di ricorso relativo alla dedotta esistenza di ulteriori prove sopravvenute o nuove che, unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto, rappresentando come le "prove nuove" indicate dalla difesa fossero prive del requisito delle decisività, in quanto inidonee a scalfire il quadro probatorio (dichiarazioni rese nel procedimento penale a carico di Conti, celebrato davanti al Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli da Francesco Della Corte, Roberto Vargas, Francesco Cantone, Antimo Spada, Salvatore Casterino e altri; nomina di Conti a Presidente del CdA di Bingo Boys S.r.l. da parte dell'Amministratore giudiziario; denunce presentante dal ricorrente verso i soci; accordo raggiunto fra Conti e i soci il 22 novembre 2011 e mai onorato dalle parti con conseguente citazione in giudizio da parte di Conti nei confronti di tutti i soci; interrogatorio di Mario Cantone relativamente alle estorsioni subite dalla Bingo Boys S.r.l. da parte della criminalità organizzata).

2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il difensore di Conti, deducendo: 2.1. la violazione del diritto di difesa per non avere la Corte risposto alle ripetute istanze dirette a conoscere l'assegnazione della procedura di revisione e quindi lo stato del procedimento. In tal modo il ricorrente non ha potuto depositare, integrare o allegare atti e documenti per ulteriormente argomentare in relazione a fatti )1T sopravvenuti alla data del deposito dell'istanza e utili ai fini dell'accoglimento della medesima. In particolare, la difesa non ha potuto depositare l'ordinanza emessa in data 10 febbraio 2022 del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, che aveva ammesso Mazzei al regime della semilibertà sul presupposto del concreto aiuto dallo stesso offerto agli organi investigativi per la ricostruzione dei fatti e l'identificazione degli autori del reato e del ruolo secondario svolto. 2.2. la violazione di legge in relazione alla ritenuta mancanza di contrasto fra di giudicati, dal momento che per identiche imputazioni addebitate a tutti i soci - e dunque per lo stesso fatto storico - si è pervenuti a risultanti contrastanti in ragione delle diverse scelte processuali, avendo Conti optato per la definizione con il rito abbreviato unicamente per definire la vicenda processuale in tempi celeri.

Peraltro, era stata rigettata la richiesta di condizionare il rito all'escussione dell'Amministratore giudiziario. I soci sono stati invece assolti con la sentenza n. 95/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; vi è corrispondenza fra il capo di imputazione n. 15 del procedimento relativo a Conti e il n. 71 di quello definito con la sentenza assolutoria. Sotto diverso profilo la Corte non ha preso in esame le dichiarazioni rese da altri collaboratori di giustizia innanzi al collegio di Santa Maria Capua Vetere che avevano escluso rapporti fra i soci di Bingo Boys S.r.l. e ambienti malavitosi; 2.3. la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte erroneamente ritenuto che nella proposta istanza di revisione non fosse contenuta la chiara indicazione di prove nuove, viceversa rappresentate in particolare dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dai coimputati, già di per sé idonee a escludere il giudizio di colpevolezza di Conti.

Inesatta è altresì l'indicazione alfanumerica dell'indicazione delle nuove prove fornita dalla difesa, che non aveva in realtà numerato né i motivi, né tantomeno l'elenco delle prove.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, non rilevandosi alcuna compromissione del diritto di difesa: il ricorrente non può considerarsi impedito a depositare memorie o integrazioni per il solo fatto della mancata comunicazione dello stato del procedimento, che è stato deciso de plano in presenza dei requisiti per l'adozione della relativa procedura. In tema di revisione le valutazioni preliminari di inammissibilità della richiesta possono essere compiute de plano, essendo rimessa alla discrezionalità della Corte d'appello l'adozione del rito camerale partecipato nei casi di inammissibilità di non evidente ed immediato accertamento (Sez. 5, n. 16218 del 14/01/2022, Agostini, Rv. 283396).

In realtà, come osservato dal P.G. nella requisitoria, le doglianze espresse col primo motivo riposano sulla fondatezza di quelle rappresentate nel secondo motivo che contestano appunto i presupposti per la dichiarazione di inammissibilità. D'altra parte l'allegato provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro in data 01/02/2022, nella parte in cui sottolinea il concreto aiuto offerto da Mazzeí agli organi investigativi per la ricostruzione dei fatti e l'identificazione degli autori del reato e ne rimarca il ruolo secondario svolto, al fine di consentirgli l'accesso al regime della semilibertà, risulta palesemente eccentrico e ininfluente rispetto al thema decidendum del giudizio di revisione.

3. Non fondato si palesa il secondo motivo di ricorso. Quanto al dedotto contrasto di giudicati, si osserva che la Corte di appello ha correttamente applicato il consolidato principio di legittimità secondo cui non sussiste contrasto fra giudicati agli effetti dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. se i fatti posti a base delle due decisioni, anche nel caso in cui siano attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, siano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento oggettivo ed il diverso epilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutazioni di quei fatti - in particolare se dipese dalla diversità del rito prescelto nei separati giudizi (come avvenuto nella specie) e dal correlato, diverso regime di utilizzabilità delle prove -, dovendosi intendere il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non in termini di mero contrasto di principio tra le decisioni, bensì con riferimento a un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui esse si fondano (Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317).

È del resto la stessa sentenza n. 95/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, invocata dalla difesa a sostegno del contrasto fra giudicati, che a completamento della motivazione circa la pronuncia assolutoria di Luciano Cantone afferma "la sua estraneità al fatto storico di intestazione fittizia commesso dagli altri soggetti" (pag. 44). Sia detta pronuncia, sia quella della Corte di appello di Napoli n. 3886/11 (che interessava i soci del ricorrente, ma non lo stesso Conti) non ne hanno preso in esame la posizione, neppure sotto il profilo dell'agevolazione alla consorteria.

Sicchè, nei limiti consentiti della valutazione de plano, la Corte di appello ha apprezzato la potenziale incidenza del diverso giudicato escludendo immediatamente, con apprezzamento congruo e logico, la sussistenza in concreto della pretesa inconciliabilità.

4. Con riguardo al terzo motivo di ricorso, concernente la mancata considerazione di nuove prove, va ricordato che la rimozione degli effetti del giudicato di condanna, in sede di revisione, non può avere come presupposto una diversa disamina del dedotto e del deducibile, bensì l'emergenza di nuovi elementi di prova, estranei e diversi da quelli definiti e valutati nel processo di merito. Orbene, ritiene il Collegio - condividendo il ragionamento espresso dal P.G. nella requisitoria scritta - che la Corte territoriale, nel caso in esame, abbia adempiuto correttamente al compito preliminare di apprezzare la valenza delle nuove prove a ribaltare l'originario costrutto accusatorio, giudicandole palesemente inidonee a travolgere il giudicato.

Nel giudizio di revisione non può mai costituire nuova prova la prova dichiarativa la cui ammissione sia richiesta al fine di ottenere una diversa e nuova valutazione delle prove già apprezzate con la sentenza di condanna, nonché dei principi in materia del requisito della decisività, argomentato in modo niente affatto illogico (Sez. 3, n. 14547 del 08/03/2022, C., Rv. 282987). Trattasi, a ben vedere, di una delibazione preliminare del grado di consistenza dimostrativa delle nuove prove, ritenute incompatibili con le emergenze istruttorie definitivamente acquisite e valutate, nonché inidonee a ribaltare la pronuncia di condanna dell'imputato.

Una delibazione, quindi, non solo consentita ma doverosa, siccome pertinente al perimetro cognitivo riservato dall'art. 634 cod. proc. pen. alla Corte territoriale nella fase di ammissibilità del giudizio di revisione, che risulta peraltro giustificata da un congruo e logico apparato argomentativo ed è perciò insindacabile in sede di controllo di legittimità del provvedimento impugnato. Va infine escluso che l'indicazione alfanumerica delle prove sia di per sé causa di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (trattandosi semmai di una elencazione rispondente all'ordine logico dell'esposizione), quando comunque le prove esaminate risultino effettivamente sussistenti e siano state giudicate nei limiti della delibazione de plano, con adeguata applicazione di consolidati principi di diritto sui requisiti necessari per fondare la revisione.

5. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese p