Sentenza — n. 26221/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Ancona, riformando parzialmente la sentenza di condanna, assolveva Stefania Benatti e Adriana Mollaroli perché il fatto non sussiste e Giovanni Zinni perché il fatto non costituisce reato. Ai predetti imputati si contestavano plurime ipotesi di peculato commesse, in qualità di consiglieri regionali, utilizzando fondi assegnati al gruppo di appartenenza per finalità non consentite.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 26221/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Inoltre, le spese contestate non avevano alcuna attinenza con le finalità istituzionali del gruppo, sicchè doveva ritenersi sussistente il reato contestato. 2.3. Con il terzo motivo, infine, si ripropongono le medesime doglianze sopra indicate nei confronti di Giovanni Zinni, evidenziando come le spese sostenute per collaboratori professionali, consulenze e spese postali non rientrassero tra quelle suscettibili di rimborso.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di appello di Ancona nel procedimento a carico di Benatti Stefania, nata ad Ancona il 20/6/1958 Mollaroli Adriana, nata a Serra Sant'Abbondio il 30/11/1954 Zinni Giovanni, nato a Ravenna 1'11/3/1974 avverso la sentenza emessa il 20/9/2022 dalla Corte di appello di Ancona; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto il rigetto del ricorso nei confronti di Mollaroli Adriana; l'annullamento con rinvio nei confronti di Benatti Stefania per i capi 99 e 167 relativamente alle spese sub 339-397- 398-400-401; l'annullamento con rinvio nei confronti di Zinni Giovanni per il capo 149 relativamente alle spese sub.47 e 207; udito l'avvocato Marina Magistrelli, difensore di Stefania Benatti e Adriana Mollaroli, che ha richiamato la memoria difensiva concludendo per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato Stefano Gregorio, difensore di Giovanni Zinni, il quale si riporta alla memoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Ancona, riformando parzialmente la sentenza di condanna, assolveva Stefania Benatti e Adriana Mollaroli perché il fatto non sussiste e Giovanni Zinni perché il fatto non costituisce reato. Ai predetti imputati si contestavano plurime ipotesi di peculato commesse, in qualità di consiglieri regionali, utilizzando fondi assegnati al gruppo di appartenenza per finalità non consentite.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, formulando tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'assoluzione di Adriana Mollaroli. Premette il ricorrente che, pur avendo richiesto l'emissione di sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, la Corte di appello aveva ritenuto non sufficientemente provato l'utilizzo indebito dei fondi e, quindi, aveva assolto nel merito l'imputata. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'assoluzione di Stefania Benatti, evidenziando che la sentenza di condanna in primo grado avrebbe richiesto una motivazione rafforzata per pervenire all'assoluzione in appello.
Inoltre, le spese contestate non avevano alcuna attinenza con le finalità istituzionali del gruppo, sicchè doveva ritenersi sussistente il reato contestato. 2.3. Con il terzo motivo, infine, si ripropongono le medesime doglianze sopra indicate nei confronti di Giovanni Zinni, evidenziando come le spese sostenute per collaboratori professionali, consulenze e spese postali non rientrassero tra quelle suscettibili di rimborso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.2. Il ricorrente ha premesso che, nel giudizio di appello, aveva chiesto l'emissione di sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di Adriana Mollaroli. Nelle more del giudizio, il termine di prescrizione è decorso anche con riferimento alle residue contestazioni mosse nei confronti di Stefania Benatti rispetto alle quali il termine ultimo - peraltro indicato nella stessa sentenza impugnata - veniva a scadenza l'11 luglio 2022. 2.1. Fatta tale premessa, si ritiene che il ricorso del Procuratore generale sia inammissibile per difetto di interesse, dovendo trovare applicazione il principio secondo cui quando il Pubblico Ministero propone ricorso per cassazione al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, sussiste l'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod.proc.pen. solo se con l'impugnazione possa raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole e tale condizione non sussiste quando la vicenda oggetto della pronuncia sia ormai esaurita, a nulla rilevando l'affermazione in astratto di un principio di diritto da applicare nel futuro (Sez.6, n. 33573 del 20/5/2015, Rv. 264996;
Sez. 3, n. 48581 del 13/9/2016, Rv. 268191).
3. Per quanto concerne, invece, il ricorso proposto avverso l'assoluzione di Giovanni Zinni, nei cui confronti residuano fatti commessi fino al 2012 e, quindi, non coperti dall'effetto estintivo, si rileva la manifesta infondatezza dei motivi formulati dalla parte pubblica. Il ricorrente, infatti, si limita ad indicare alcune categorie di spesa - peraltro senza indicare la data in cui le stesse sarebbero state sostenute né il capo di imputazione di riferimento - sostenendo che non rientrerebbero tra quelle rimborsabili. Si censura, in maniera del tutto generica, che la Corte di appello avrebbe aderito acriticamente alle tesi difensive e giungendo alla conclusione che l'esiguità delle spese era tale da escludere l'elemento soggettivo del reato. 3.1.
Invero, la motivazione della sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto del percorso motivazionale, spiegando le ragioni per le quali le consulenze affidate dallo Zinni non potevano ritenersi esulanti dalle funzioni proprie del gruppo (si veda p.24), aggiungendo che la valutazione dell'adeguatezza professionale dei giovani consulenti non rientrava tra i parametri di valutazione funzionali al giudizio in ordine alla distrazione dei fondi pubblici. Per le restanti spese (pari ad €210,00 in un triennio, di cui €200,00 per spese telefoniche) si è ritenuto, con giudizio di merito a fronte del quale il ricorrente non ha evidenziato profili di manifesta illogicità, il dubbio circa la sussistenza della volontà appropriativa.
In particolare, per l'importo di €10,00 elargito in beneficenza, la Corte di appello ha sottolineato l'immediato rimborso da parte del consigliere, condotta implicitamente ritenuta dimostrativa della carenza dell'elemento soggettivo. In definitiva, il ricorso del pubblico ministero si risolve in un generico richiamo a principi giurisprudenziale che, peraltro, risultano in gran parte rimodulati a fronte dell'evoluzione giurisprudenziale intervenuta in materia (da ultimo Sez.6, 11341 del 17/11/2022, dep. 2023, Buscemi), dal che ne deriva la manifesta infondatezza.
4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Cos