Ordinanza — n. 25852/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Di Virgilio Ronci Massimiliano, nato a Chieti il 01.06.1972 avverso la sentenza del 12/12/2022 emessa dalla Corte d'appello dell'Aquila; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto dall'interessato personalmente, in violazione di quanto disposto dagli artt. 571 e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017.
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 25852/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 571 e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017.
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Di Virgilio Ronci Massimiliano, nato a Chieti il 01.06.1972 avverso la sentenza del 12/12/2022 emessa dalla Corte d'appello dell'Aquila; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto dall'interessato personalmente, in violazione di quanto disposto dagli artt. 571 e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017.
Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, anche a voler tacere della genericità dei motivi di ricorso. Considerato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il