Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25851/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25851/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25851/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da Pallonetto Francesco, nato a Torre Annunziata il 22/08/1980 Fiorillo Pasqua, nata a Pompei il 26/10/1993 avverso la sentenza del 31/01/2023 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo OSSERVA Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché proposti dagli interessati personalmente, in violazione di quanto disposto dagli artt. 571 e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25851/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 571 e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione legittimazione a ricorrere legittimazione a contestare licenza ricorso per cassazione impugnazione di decisioni amministrative opposizione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da Pallonetto Francesco, nato a Torre Annunziata il 22/08/1980 Fiorillo Pasqua, nata a Pompei il 26/10/1993 avverso la sentenza del 31/01/2023 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo OSSERVA Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché proposti dagli interessati personalmente, in violazione di quanto disposto dagli artt. 571 e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017.

Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, anche a voler tacere della genericità dei motivi di ricorso. Considerato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il