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Ordinanza — n. 25846/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25846/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25846/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Sedicina Nicola, nato a Bari il 13/06/1974 avverso la sentenza del 10/06/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dalla parte. Ai fini della valida instaurazione del giudizio di legittimità trova applicazione la regola dettata dal vigente art. 613, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi» devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di .cassazione munito di specifico mandato difensivo.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 25846/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ai fini della valida instaurazione del giudizio di legittimità trova applicazione la regola dettata dal vigente art. 613, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi» devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di .cassazione munito di specifico mandato difensivo.

Parole chiave

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requisito della firma autografa esecuzione di atti autentici atto privo di sottoscrizione esame grafologico ricorso per cassazione facoltà di astenersi dal testimoniare
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Sedicina Nicola, nato a Bari il 13/06/1974 avverso la sentenza del 10/06/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dalla parte. Ai fini della valida instaurazione del giudizio di legittimità trova applicazione la regola dettata dal vigente art. 613, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi» devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di .cassazione munito di specifico mandato difensivo.

Non vale a rendere ammissibile il ricorso la circostanza che il difensore abbia autenticato la firma del ricorrente (Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zahir, Rv. 274636) perché l'autenticazione della firma attiene unicamente al perfezionamento del presupposto formale della identificazione personale della persona che propone l'impugnazione ma non incide sulla natura, di carattere strettamente personale, dell'impugnazione proposta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il