Italian Court dismisses extradition appeal due to procedural delay beyond statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed over the statutory deadline. Christopher Tony challenged his extradition to Spain for drug trafficking, arguing he had a family member in Italy willing to accept him. The court rejected this defense, ruling that the procedural delay rendered the appeal void ab initio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 173 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: An appeal filed beyond the statutory time limit is inadmissible de plano, and the appellant bears the costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Christopher Tony, nato in Nigeria il 11/05/1990 avverso la sentenza del 17/04/2023 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso, udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di L'Aquila disponeva la consegna di Tony Christopher alle autcrità giudiziarie spagnole, che l'avevano richiesta con mandato di arresto europeo per la esecuzione della pena per il reato di traffico di stupefacenti. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di annullamento, come sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: sussistenza delle condizioni per il rifiuto della consegna (il ricorrente ha un unico parente sul territorio europeo che si trova in Italia disposto ad accoglierlo).
2. Il ricorso è stato proposto il 5 maggio 2323, ovvero rPriagìstb_lben oltre i termini previsti dall'art. -» I. n. 69 del 2005 (la sentenza impugnata è stata pubblicata il 14 aprile 2023), e quindi stante 121 tardività ne va dichiarata l'inammissibilità con procedura de plano. Il ricorrente va pertanto condannato alle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 22, comma 5, I. n. 69 del 2005. Così de