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Sentenza — n. 25768/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25768/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25768/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 4 ottobre 2022 la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 2 febbraio 2017, con cui Gaetano Mammoliti è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di c i all'art. 393 cod. pen., per avere, con violenza sulla i persona, ottenuto la restituzione di un locale ad uso commerciale, concesso in locazione a David MerCèdes, facendosi ragione da sé.

Regesto Legislator

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art. 393 cod. pen, art. 392 cod. pen, art. 624 cod. proc. pen; Sentenza — n. 25768/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., deve dichiararsi l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato.

Parole chiave

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aggressione fisica reati violenti reati contro la libertà personale misura di contenzione violazione di domicilio tentate lesioni personali gravi

Disposizioni normative citate

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art. 393 cod. pen
Con sentenza del 4 ottobre 2022 la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 2 febbraio 2017, con cui Gaetano Mammoliti è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di c i all'art. 393 cod.
art. 392 cod. pen
Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto che, nel caso in esame, doveva ritenersi integrato il reato di cui all'art. 392 cod. pen., con conseguente sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, e non quello di cui all'art.
art. 624 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., deve dichiararsi l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mammoliti Gaetano, nato a Grosseto il 13 gennaio 1968, avverso la sentenza emessa il 4 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Firenze Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita nell'udienza del 9 maggio 2023 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4 ottobre 2022 la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 2 febbraio 2017, con cui Gaetano Mammoliti è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di c i all'art. 393 cod. pen., per avere, con violenza sulla i persona, ottenuto la restituzione di un locale ad uso commerciale, concesso in locazione a David MerCèdes, facendosi ragione da sé.

2. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto che, nel caso in esame, doveva ritenersi integrato il reato di cui all'art. 392 cod. pen., con conseguente sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, e non quello di cui all'art. 393 cod. pen., in quanto le minacce non erano dirette a far valere un preteso diritto, già esercitato con il cambio delle serrature, da cui era derivata la reimmissione dell'imputato nella disponibilità del locale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza impugnata, previa riqualificazione dei fatti, deve essere annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio.

2. Secondo la ricostruzione dei fatti, operata in modo conforme dalle sentenze del merito, a luglio 2013 l'imputato e la persona offesa avevano concordato di stipulare un contratto di affitto di azienda e si erano riservati di formalizzare l'accordo dinanzi ad un notaio, dopo l'integrale pagamento della somma richiesta dal medesimo imputato. Nelle settimane successive all'accordo, la persona offesa, a cui l'imputato aveva consegnato le chiavi del bar, aveva effettuato solo parzialmente la corresponsione della somma richiesta e i due avevano convenuto, comunque, di incontrarsi presso lo studio del notaio, per la sottoscrizione del contratto.

L'imputato, venuto a conoscenza, nei pressi dello studio notarile, dell'indisponibilità da parte della persona offesa del denaro, si era allontanato dallo studio professionale e aveva sostituito le serrature del bar. Dopo qualche ora, l'imputato aveva minacciato la persona offesa con la frase "qui non puoi entrare, se ci provi, ti spacco la faccia, ti taglio il collo". La Corte di appello ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica dei fatti come ragion fattasi con violenza alla persona, atteso che il tempo ravvicinato tra il cambio della serratura e la successiva minaccia, ossia poche ore, e il contenuto inequivoco di quest'ultima ("qui non puoi entrare; se ci provi, ti spacco la faccia, ti taglio il collo') evidenziavano la strumentalità della minaccia rispetto al consolidamento del possesso del bene controverso e, dunque, la sua piena funzionalizzazione all'esercizio arbitrario della pretesa restitutoria della res.

3. Siffatte argomentazioni non sono corrette. Al fine della ricorrenza del reato di ragion fattasi con violenza alla persona, ciò che rileva è il nesso di mezzo al fine che deve ricorrere tra il fatto violento o la minaccia e il proposito di farsi ragione da sé. Nel caso in esame, dalla ricostruzione dei fatti emerge che il ricorrente aveva già riacquistato il possesso del bene allorquando ha minacciato la persona offesa, così che la minaccia non era funzionale alla realizzazione del fine dell'imputato di farsi ragione da sé. La minaccia, dunque, acquista valenza autonoma rispetto alla precedente condotta posta in essere dall'imputato, con cui egli ha riottenuto la disponibilità dell'immobile mediante il cambio della serratura, così facendosi ragione da sé con violenza sulle cose.

4. Ne discende che i fatti vanno qualificati ai sensi degli artt. 81, 392 e 612 cod. pen. e la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.

5. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., deve dichiararsi l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato.

P.Q.M.

Qualificati i fatti ai sensi degli artt. 81, 392 e 612 cod. pen., annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze. Dichiara definitivo l'accertamento di responsabilità. Così deciso in Roma, udienza del 9 maggio 20