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Ordinanza — n. 25393/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant directly filed it, violating Article 613 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25393/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Titas Fulvio inadmissible de plano. The defendant directly submitted the appeal to the Supreme Court, bypassing the mandatory appellate court required by law. Consequently, the court ruled that no valid legal relationship for review existed and ordered the defendant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: A criminal appeal must be filed with the court of second instance; direct filing by the accused renders the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissible de plano direct filing Code of Criminal Procedure procedural violation second instance court legal relationship persecuzione dei Tamil

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen., as modified by Law 103/2017
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Titas Fulvio, nato a Pompei il 23.07.1992 avverso la sentenza del 29/09/2022 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017. Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un va lido rapporto di impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/