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Ordinanza — n. 25392/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as untimely and improperly filed by the accused without counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25392/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano due to procedural violations. The appellant filed the petition late, missing the 30-day deadline following the first-instance judgment, and directly signed the document without legal representation. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, Art. 585, comma 1, lett. b), Art. 544, comma 2, Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if filed outside the statutory time limit or if the accused files it personally without a lawyer, thereby preventing the establishment of a valid legal relationship for the appeal.

Parole chiave

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untimely appeal direct filing by accused lack of legal counsel procedural inadmissibility court costs and fine tempestività dell'inoltro prove tardive termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 610 cod. proc. pen.
Art. 585, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Art. 544, comma 2 cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1 cod. proc. pen.
art. 610 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da El Fallaki Radouane, nato in Marocco il 02.05.1995 avverso la sentenza del 10/01/2023 emessa dalla Corte d'appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Di Geronimo OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura senza l'osservanza di formalità, ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 585, comma 1, lett.

b) e 544, comma 2, cod. proc. pen., perché tardivo. Ed invero, il ricorso è stato depositato in data 03/03/2023, a fronte di sentenza emessa il 10/01/2023 che prevedeva il deposito della motivazione nel termine di giorni 15. La sentenza è stata tempestivamente depositata e dalla data del previsto deposito - cioè 25/01/2023 - decorreva il termine di 30 giorni per il deposito del ricorso, che scadeva dunque in data 24/02/2023; Ritenuto, in ogni caso, che il ricorso è inammissibile altresì perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613,, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017.

Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i