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Ordinanza — n. 25391/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because filed personally without a qualified defense attorney's signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25391/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Antonio Forte inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant attempted to file the appeal personally, but the court found that under Article 613 of the Code of Criminal Procedure, such documents must be signed by a qualified defense attorney to be valid. Consequently, the court rejected the appeal de plano and imposed financial penalties on the unrepresented party.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal must be signed by a qualified defense attorney; failure to comply renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility qualified defense attorney requirement personal filing prohibition Code of Criminal Procedure de plano dismissal court costs and fine special defense roster legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Ai fini della valida instaurazione del giudizio di legittimità trova applicazione la regola dettata dal vigente art. 613, comma 1, cod.
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Forte Antonio, nato a Napoli il 24.10.1995 avverso la sentenza del 15/09/2022 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dalla parte. Ai fini della valida instaurazione del giudizio di legittimità trova applicazione la regola dettata dal vigente art. 613, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi» devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 11 -7 ,05/2023