Italian Supreme Court dismisses late appeal as inadmissible due to missed statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it was filed late. The appellant submitted the request on January 5, 2023, exceeding the 45-day deadline established after the lower court's ruling on September 15, 2022. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 cod. proc. pen.; Artt. 585, comma 1, lett. b) e 544, comma 2, cod. proc. pen.: An appeal filed after the expiration of the statutory time limit is inadmissible de plano, and the appellant is condemned to pay procedural costs and a fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da El Hamdi Badr, nato in Marocco il 24.05.1997 avverso la sentenza del 15/09/2022 emessa dalla Corte d'appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Di Geronimo OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura senza l'osservanza di formalità, ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 585, comma 1, lett.
b) e 544, comma 2, cod. proc. pen., perché tardivo. Ed invero, il ricorso è stato depositato in data 05/01/2023, a fronte di sentenza emessa il 15/09/2022 che prevedeva il deposito della motivazione nel termine di giorni 60. La sentenza è stata tempestivamente depositata e dalla data del previsto deposito - cioè 14/11/2022 - decorreva il termine di 45 giorni per il deposito del ricorso, che scadeva dunque in data 29/12/2022; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17