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Ordinanza — n. 25386/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because it was filed personally without a qualified defense attorney's signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25386/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the appellant rather than by a qualified defense attorney. The appellant, Bouchenaf Mohamed Amine, argued for the review of the Milan Court of Appeal's judgment, but the court noted that the submission lacked the mandatory signature of a lawyer from the special register. Consequently, the court ruled that the procedural defect rendered the appeal void under Article 613 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation must be signed by a defense attorney from the special register; failure to comply renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility special defense attorney register mandatory signature requirement procedural defect de plano Code of Criminal Procedure diritto a un difensore ricorso all'autorità di vigilanza difesa obbligatoria

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Bouchenaf Mohamed Amine, nato in Francia il 06.06.1989 avverso la sentenza del 16/11/2022 emessa dalla Corte d'appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ombretta Di Giovine OSSERVA Rilevato che, ai fini della valida instaurazione del giudizio di legittimità trova applicazione la regola dettata dal vigente art. 613, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi» devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo;

Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dalla parte; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/