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Ordinanza — n. 25384/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25384/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25384/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Curcio Roberto, nato a Vimercate il 16.01.1982 avverso la sentenza del 17/05/2022 emessa dalla Corte d'appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ombretta Di Giovine OSSERVA Rilevato che, ai fini della valida instaurazione del giudizio di legittimità trova applicazione la regola dettata dal vigente art. 613, comma 1., cod. proc. pen., secondo cui «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi» devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 25384/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 613, comma 1., cod. proc. pen., secondo cui «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi» devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo;

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate condono delle spese procedurali documenti mancanti atto privo di sottoscrizione ammende per infrazione procedurale difetto di legittimazione del ministero pubblico
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Curcio Roberto, nato a Vimercate il 16.01.1982 avverso la sentenza del 17/05/2022 emessa dalla Corte d'appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ombretta Di Giovine OSSERVA Rilevato che, ai fini della valida instaurazione del giudizio di legittimità trova applicazione la regola dettata dal vigente art. 613, comma 1., cod. proc. pen., secondo cui «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi» devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo;

Rilevato che risulta provata la mancanza agli atti della procura al sottoscrittore del ricorso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1