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Sentenza — n. 25381/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25381/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25381/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Genova pronunciava sentenza di applicazione della pena nei confronti del ricorrente, in ordine ai reati di cui agli artt. 337 cod.pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, disponendo altresì la conFisca di quanto in sequestro e la distruzione della sostanza stupefacente.

Regesto Legislator

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artt. 337 cod.pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 626 cod.proc.pen; Sentenza — n. 25381/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Occorre premettere che la sentenza di patteggiamento c:he abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.U, n. 21368 del 26/09/2019, dep.2020, Savin, Rv. 279348). L'accordo intervenuto tra le parti, cui la Corte ha accesso in considerazione della natura processuale della questione dedotta, non contemplava affatto la confisca del denaro e del telefono cellulare che, infatti, non venivano in alcun modo menzionati.

Parole chiave

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confisca di valori patrimoniali detenzione di stupefacenti privazione illegittima della libertà atto sessuale con un detenuto privazione di diritti reati contro la sfera personale riservata

Disposizioni normative citate

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artt. 337 cod.pen
Il Tribunale di Genova pronunciava sentenza di applicazione della pena nei confronti del ricorrente, in ordine ai reati di cui agli artt. 337 cod.pen.
art. 606 cod. proc. pen
pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen.
art. 626 cod.proc.pen
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod.proc.pen.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Sali Mohanned, nato in Senegal il 27/12/1989 avverso la sentenza emessa il 7/12/2022 dal Tribunale di Genova; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Loy, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al sequestro del denaro e del telefono oggetto di confisca.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Genova pronunciava sentenza di applicazione della pena nei confronti del ricorrente, in ordine ai reati di cui agli artt. 337 cod.pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, disponendo altresì la conFisca di quanto in sequestro e la distruzione della sostanza stupefacente.

2. Avverso tale sentenza, il ricorrente propone un unico motivo di ricorso con il quale censura la confisca del denaro (pari alla somma di €110,00 depositata su libretto postale), nonché del telefono cellulare. Sottolinea il ricorrente come nella sentenza impugnata non vi sia alcuna motivazione in ordine alla pertinenzialità del denaro e del cellulare rispetto ai reati contestati. In particolare, il denaro ed il cellulare non potevano neppure essere ritenuti provento dell'attività di cessione o strumentali ad essa, atteso che la contestazione era riferita alla mera detenzione illecita dello stupefacente.

3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Occorre premettere che la sentenza di patteggiamento c:he abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.U, n. 21368 del 26/09/2019, dep.2020, Savin, Rv. 279348). L'accordo intervenuto tra le parti, cui la Corte ha accesso in considerazione della natura processuale della questione dedotta, non contemplava affatto la confisca del denaro e del telefono cellulare che, infatti, non venivano in alcun modo menzionati.

Il dispositivo della sentenza impugnata dispone la confisca "di quanto in sequestro", senza che nella parte motiva vi sia alcun riferimento ai beni - diversi dallo stupefacente - oggetto di sequestro e poi di confisca, tanto meno sono state indicate le ragioni dalle quali è stata desunta la pertinenzialita del denaro e del cellulare rispetto al reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente. Nel caso di specie, pertanto, vi è una radicale carenza di motivazione che rende necessario l'annullamento della sentenza limitatamente alla disposta confisca del telefono cellulare e del denaro, con la conseguente restituzione dei predetti beni.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro e del cellulare di cui dispone la restituzione all'avente diritto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod.proc.pen. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estens