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Sentenza — n. 25307/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25307/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25307/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Santina Angellotto impugna l'ordinanza con la quale il Tribunale di Napoli ha respinto l'appello proposto contro l'ordinanza del 10 novembre 2022 con la quale il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Torre Annunziata aveva rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., della somma di euro 21.908. La ricorrente è sottoposta ad indagini per il reato di cui all'articolo 316-ter cod. pen. per avere conseguito, ai sensi del d.l. 23 del 2020 convertito nella I. 40 del 2020, un finanziamento, con garanzia dello Stato, dell'importo di euro trentamila, maggiore di quello che le sarebbe spettato, presentando, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, in data 8 luglio 2020 domanda per l'accesso al credito per le imprese dichiarando che nell'anno 2018 la sua ditta aveva conseguito ricavi per l'importo di 127.371 C importo che tuttavia non corrispondeva a quello della dichiarazione dei redditi che ammontava a 32.003.

Regesto Legislator

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art. 322-ter cod. pen, articolo 316-ter cod. pen, articolo 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen, art. 591 cod. proc. pen; Sentenza — n. 25307/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020 e i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022 e, successivamente, con il d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022 fino al 30 giugno 2023.

Parole chiave

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confisca dei beni imposizione confiscatoria confisca sotto sanzione internazionale pignoramento di crediti appropriazione indebita di fondi azione di rivocazione del sequestro

Disposizioni normative citate

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art. 322-ter cod. pen
articolo 316-ter cod. pen
La ricorrente è sottoposta ad indagini per il reato di cui all'articolo 316-ter cod. pen.
articolo 173 disp. att. cod. proc. pen
Con i motivi di ricorso di seguito sintetizzati ai sensi dell'articolo 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
2.Tuttavia, nel silenzio della rinunciante sulle ragioni dell'operata scelta processale, non prevedendo l'art. 616 cod. proc. pen.
art. 591 cod. proc. pen
e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Angelotto Santina, nata a Castellammare di Stabia il 23/02/1990 avverso l'ordinanza del 23/01/2023 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore, avvocato Rosaria Longobardi che si è riportata al ricorso chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Santina Angellotto impugna l'ordinanza con la quale il Tribunale di Napoli ha respinto l'appello proposto contro l'ordinanza del 10 novembre 2022 con la quale il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Torre Annunziata aveva rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., della somma di euro 21.908. La ricorrente è sottoposta ad indagini per il reato di cui all'articolo 316-ter cod. pen. per avere conseguito, ai sensi del d.l. 23 del 2020 convertito nella I. 40 del 2020, un finanziamento, con garanzia dello Stato, dell'importo di euro trentamila, maggiore di quello che le sarebbe spettato, presentando, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, in data 8 luglio 2020 domanda per l'accesso al credito per le imprese dichiarando che nell'anno 2018 la sua ditta aveva conseguito ricavi per l'importo di 127.371 C importo che tuttavia non corrispondeva a quello della dichiarazione dei redditi che ammontava a 32.003.

2. Con i motivi di ricorso di seguito sintetizzati ai sensi dell'articolo 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione la ricorrente denuncia: 2.1. erronea applicazione degli articoli 321, 125 cod. proc. pen. e 133 cod. pen. perché la motivazione del tribunale del riesame sulla sussistenza del periculum in mora è apparente e comunque inesistente; 2.2.erronea applicazione della legge penale, in relazione agli articoli 322-bis, 324 cod. proc. pen. e 240 cod. pen. poiché il divieto di restituzione delle somme in sequestro previsto dal comma settimo dell'articolo 324 cit. riguarda soltanto le cose soggette a confisca obbligatoria ma non anche le cose soggette a confisca contemplata da previsioni speciali sicché il divieto di restituzione è relativo solo alle cose che costituiscono prezzo del reato o a cose la fabbricazione l'uso o il porto delle quali è costituisce reato. La somma in sequestro non costituisce cosa soggetta a confisca obbligatoria.

3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020 e i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022 e, successivamente, con il d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022 fino al 30 giugno 2023.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Con dichiarazione depositata 1'8 maggio 2023, il difensore dell'indagata, avvocata Rosaria Longobardi, munita di procura speciale, ha rinunciato al ricorso. Va quindi dichiarata l'inammissibilità del ricorso, sostenuta da sopravvenuta carenza di interesse alla proposizione. 2.Tuttavia, nel silenzio della rinunciante sulle ragioni dell'operata scelta processale, non prevedendo l'art. 616 cod. proc. pen. distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Degennaro, Rv. 263921), segue all'adottata declaratoria, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2