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Ordinanza — n. 25304/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to failure to meet statutory time limits for filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25304/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible without further examination because it was filed late. Antonio Villani submitted his request via PEC on January 3, 2023, which exceeded the statutory deadline of December 30, 2022, following the November 2022 appellate judgment. The court ruled that the delay rendered the appeal procedurally invalid, resulting in a dismissal and an order for the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610 c.p.p.; Art. 585, comma 1, lett. b) e Art. 544, comma 2 c.p.p.: Appeals filed after the expiration of the statutory time limits are inadmissible de plano, and the appellant is condemned to pay court costs and a fine.

Parole chiave

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inadmissible appeal statutory time limits procedural de plano court costs criminal procedure code ricorso di annullamento restituzione del termine scaduto condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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Art. 610 cod. proc. pen.
Art. 585, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Art. 544, comma 2 cod. proc. pen.
art. 610 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Villani Antonio, nato a Rignano Garganico il 30/06/1971 avverso la sentenza del 15 novembre 2022 della Corte d'appello di Ancona; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Debora Tripiccione OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza l'osservanza di formalità, ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 585, comma 1, lett.

b) e 544, comma 2, cod. proc. pen., perché tardivo. Infatti, a fronte di sentenza pronunciata in data 15 novembre 2022 e depositata in data 22 novembre 2022, il ricorso è pervenuto via pec in data 03/01/2023 e dunque successivamente alla scadenza del termine per impugnare (30/12/2022). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2023 Il consigli estensore Il Pr 'de