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Sentenza — n. 25300/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25300/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25300/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Napoli in sede di esecuzione ha disposto la restituzione parziale di somme di denaro confiscate in via definitiva ex art. 12 sexies I.n. 356 del 1992 (ora art. 240 bis cod. pen.) a Gagliardi Valentina, quale terza interessata, in un procedimento penale a carico, tra gli altri, di Mele Giuseppe marito della predetta.

Regesto Legislator

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art. 240 bis cod. pen, art. 104 bis disp. att. cod. proc. pen, art. 178 cod. proc. pen; Sentenza — n. 25300/2023 — snpen · Corte di Cassazione: In ogni caso l'ordinanza impugnata ha correttamente evidenziato come «in tema di confisca ex art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, l'eventuale mancata citazione, nel giudizio di cognizione, del terzo interessato al provvedimento ablatorio, ai sensi dell'art. 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen., integra una mera irregolarità, considerato che il sistema di garanzie, previsto dall'art. 178 cod. proc. pen., è riservato alle sole parti processuali, né è prevista alcuna facoltà del terzo di costituirsi, ove non citato» (Sez. 2, n. 38855 del 26/09/2021, Meloce Trustee s.r.I., Rv. 282196).

Parole chiave

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appropriazione indebita di fondi giochi d'azzardo con poste di denaro restituzione dei conferimenti contributo straordinario in denaro ripartizione delle ricchezze deficit dell'unione coniugale

Disposizioni normative citate

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art. 240 bis cod. pen
356 del 1992 (ora art. 240 bis cod. pen.) a Gagliardi Valentina, quale terza interessata, in un procedimento penale a carico, tra gli altri, di Mele Giuseppe marito della predetta.
art. 104 bis disp. att. cod. proc. pen
Il primo motivo attiene alla mancata partecipazione dell'interessata al giudizio di cognizione, il che avrebbe violato l'art. 104 bis disp. att. cod. proc. pen.
art. 178 cod. proc. pen
pen., integra una mera irregolarità, considerato che il sistema di garanzie, previsto dall'art. 178 cod. proc. pen., è riservato alle sole parti processuali, né è prevista alcuna facoltà del terzo di costituirsi, ove non citato» (Sez.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Gagliardi Valentina, nata a Napoli il 07/04/1980 avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli del 17/10/2022 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli in sede di esecuzione ha disposto la restituzione parziale di somme di denaro confiscate in via definitiva ex art. 12 sexies I.n. 356 del 1992 (ora art. 240 bis cod. pen.) a Gagliardi Valentina, quale terza interessata, in un procedimento penale a carico, tra gli altri, di Mele Giuseppe marito della predetta.

2. Avverso detta ordinanza, la Gagliardi, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso in relazione alla mancata restituzione della somma di euro 21.814,70 giacenti su conto corrente bancario intestato alla predetta, deducendo due motivi. 2.1. Il primo motivo attiene alla mancata partecipazione dell'interessata al giudizio di cognizione, il che avrebbe violato l'art. 104 bis disp. att. cod. proc. pen. e l'art. 7 della Conv. EDU, essendo stata inflitta alla Gagliardi una sanzione penale senza che costei sia stata posta in condizione di partecipare al processo nel quale questa è stata irrogata. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in quanto in relazione alla somma complessiva di euro 14.215,39 l'interessata aveva fornito prova della provenienza lecita, derivando tale provvista dalla vincita di quattro scommesse "Eurobet".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Quanto al primo motivo, con il quale si censura la mancata partecipazione della ricorrente al giudizio di cognizione nel quale è stata disposta la confisca, la Corte di appello ha messo in rilievo che il giudizio di primo e secondo grado si è svolto prima dell'entrata in vigore dell'art. 104 bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen. (circostanza, questa, non contrastata dalla ricorrente). 2.1. Dunque, nel caso in esame trova applicazione il principio già affermato da Sez. 2, n. 45105 del 04/07/2019, Di Summo, Rv. 276957, e condiviso da questo Collegio, secondo cui «in tema di confisca allargata di cui all'art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 240- bis cod. pen.), il terzo interessato dal provvedimento ablatorio che non ha partecipato al processo di primo grado, per non essere ancora entrato in vigore il comma 1-quinques dell'art. 104-bis disp. att cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 6 del d.lgs. 10 marzo 2018, n. 21), non ha titolo, in assenza di una norma transitoria che lo consente, ad intervenire nei successivi giudizi di impugnazione e può tutelare la sua posizione sostanziale chiedendo la restituzione al giudice della cognizione, se non è intervenuta sentenza irrevocabile, ovvero proponendo incidente di esecuzione, in presenza di decisione irrevocabile» (come appunto avvenuto nel caso di specie). 2.2.

In ogni caso l'ordinanza impugnata ha correttamente evidenziato come «in tema di confisca ex art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, l'eventuale mancata citazione, nel giudizio di cognizione, del terzo interessato al provvedimento ablatorio, ai sensi dell'art. 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen., integra una mera irregolarità, considerato che il sistema di garanzie, previsto dall'art. 178 cod. proc. pen., è riservato alle sole parti processuali, né è prevista alcuna facoltà del terzo di costituirsi, ove non citato» (Sez. 2, n. 38855 del 26/09/2021, Meloce Trustee s.r.I., Rv. 282196).

3. Per quanto poi riguarda la questione relativa alla allegazione dei biglietti e tagliandi vincenti di giochi e scommesse quale giustificazione per la lecita provenienza delle somme oggetto di confisca, la decisione della Corte territoriale di appello è conforme all'orientamento di legittimità secondo cui «in tema di confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, l'interessato non può dimostrare la proporzione tra redditi disponibili e valore degli acquisti e/o degli investimenti attraverso la mera indicazione e produzione degli attestati di riscossione di somme vinte al gioco in un concorso a pronostico che, in quanto rilasciati sulla base di presentazione di ricevute non nominative, certificano la sola percezione della somma, ma non il giocatore vincente che potrebbe averle cedute, anche dietro corresponsione di danaro, a chiunque avesse necessità di far apparire la liceità di una provvista» (Sez. 2, n. 35646 del 12/07/2018, Lo Russo, Rv. 273467).

4. Al rigetto del ricorso segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma,