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Ordinanza — n. 24926/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24926/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24926/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Pinto Francesco, nato a Piedimonte Matese 1'01.09.2003 avverso la sentenza del 17/03/2023 emessa dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli Nord; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Costanzo OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti presunti vizi della motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio ex art. 444 cod. proc. pen. proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine alla pena.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24926/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine alla pena.

Parole chiave

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errore nella commisurazione della pena pagamento dell'ammenda adeguamento della pena pena pecuniaria sospesa sanzioni penali piano di esecuzione delle pene

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Pinto Francesco, nato a Piedimonte Matese 1'01.09.2003 avverso la sentenza del 17/03/2023 emessa dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli Nord; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Costanzo OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti presunti vizi della motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio ex art. 444 cod. proc. pen. proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine alla pena.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2023 Il Consigliere estensore President