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Ordinanza — n. 24922/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24922/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24922/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Brenvaldi Valerio, nato a Cerignola il 05/09/1992 avverso la sentenza del 18/10/2022 della Corte di appello di Bari letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Anna Criscuolo Rilevato che il difensore di Valerio Brenvaldi ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bari ha applicato all'imputato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. la pena concordata di mesi otto di reclusione per il reato di evasione e ne chiede l'annullamento per violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., sussistendo le condizioni per l'assoluzione dell'imputato per mancanza dell'elemento psicologico del reato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito; considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17, la rinuncia ai motivi di merito con concordato sulla pena, per l'effetto devolutivo dell'appello, limita la cognizione del giudice di i appello ai motivi non rinunciati, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena: ne deriva che, avendo il ricorrente rinunciato ai motivi di appello e proposto il concordato sulla pena, non può poi proporre valido motivo di ricorso in ordine alla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. (Sez. 2, ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969).

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24922/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Va quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art.. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.

Parole chiave

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disdetta in periodo di prova rinuncia a pretese di salario disdetta per rappresaglia licenziamento in tronco rinuncia alla motivazione abbandono del procedimento

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Rilevato che il difensore di Valerio Brenvaldi ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bari ha applicato all'imputato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
la pena concordata di mesi otto di reclusione per il reato di evasione e ne chiede l'annullamento per violazione dell'art. 129 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Brenvaldi Valerio, nato a Cerignola il 05/09/1992 avverso la sentenza del 18/10/2022 della Corte di appello di Bari letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Anna Criscuolo

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il difensore di Valerio Brenvaldi ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bari ha applicato all'imputato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. la pena concordata di mesi otto di reclusione per il reato di evasione e ne chiede l'annullamento per violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., sussistendo le condizioni per l'assoluzione dell'imputato per mancanza dell'elemento psicologico del reato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito; considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17, la rinuncia ai motivi di merito con concordato sulla pena, per l'effetto devolutivo dell'appello, limita la cognizione del giudice di i appello ai motivi non rinunciati, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena: ne deriva che, avendo il ricorrente rinunciato ai motivi di appello e proposto il concordato sulla pena, non può poi proporre valido motivo di ricorso in ordine alla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. (Sez. 2, ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969).

Va quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art.. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec