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Ordinanza — n. 24921/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to file within the strict 45-day statutory deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24921/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Carletti Denis inadmissible because it was filed after the statutory deadline. Although the lower court's reasoning was deposited late in September, the law required the appeal to be lodged within 45 days of that date, expiring on November 19. The Court ruled that the appeal, filed on December 5, was untimely and therefore rejected it without examining the merits of the alleged defects.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 585, comma 1, lett. c), comma 2, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if filed after the expiration of the forty-five-day period prescribed by law, which runs from the date the lower court deposits its reasoning, regardless of when the reasoning was actually pronounced.

Parole chiave

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inadmissible appeal statutory deadline untimely filing Cassation procedure procedural defect violazione del principio di celerità ritardo ingiustificato dell'azione penale proroga della carcerazione espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, ai sensi dell'art.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
pen., essendo il ricorso inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché intempestivo.
Art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
La motivazione è stata depositata il successivo 8 settembre, e dunque nel rispetto del termine di novanta giorni dalla pronuncia, indicato in dispositivo, a norma dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen..
Art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
A norma dell'art. 585, comma 1, lett.
Art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
A norma dell'art. 585, comma 1, lett.
Art. 616, cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente — ai sensi dell'art. 616, cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Carletti Denis, nato a Legnago il 27/07/1973 avverso la sentenza emessa il 07/07/2022 dalla Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRMO 1. Con atto del proprio difensore, l'imputato Carletti impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ha confermato la condanna per il delitto di evasione, inflittagli dal Tribunale di Verona il 10 settembre 2020. Egli denuncia vizi di motivazione, in punto di sussistenza dei fatti.

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché intempestivo. La sentenza è stata pronunciata, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 7 luglio 2022. La motivazione è stata depositata il successivo 8 settembre, e dunque nel rispetto del termine di novanta giorni dalla pronuncia, indicato in dispositivo, a norma dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen.. A norma dell'art. 585, comma 1, lett. c), e comma 2, lett. c), cod. proc. pen., il termine per proporre il ricorso era dunque pari a quarantacinque giorni e decorreva dal 5 ottobre, data di scadenza di quello determinato dal giudice per il deposito della motivazione: esso, pertanto, scadeva il 19 novembre seguente. Il ricorso, invece, è stato depositato nella cancelleria del giudice a quo, come da attestazione in calce alla sentenza impugnata, soltanto il 5 dicembre successivo.

3. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente — ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. — la condanna del proponente a sostenere le spese del procedimento ed a versare una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando l'evidente difetto di diligenza, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 ma