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Ordinanza — n. 24917/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24917/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24917/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Lombardi Simone, nato ad Aosta il 27.06.1986 avverso la sentenza del 29/11/2022 emessa dal Tribunale di Aosta; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Costanzo OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Ed invero in tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. - nel caso di specie con particolare riferimento alla causa di giustificazione, quanto meno in forma putativa, di cui all'art. 393-bis cod. pen. -, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 393-bis cod. pen; Ordinanza — n. 24917/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ed invero in tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. - nel caso di specie con particolare riferimento alla causa di giustificazione, quanto meno in forma putativa, di cui all'art. 393-bis cod. pen. -, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Parole chiave

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annullamento del lodo arbitrale credito lombard esame di cassazione validità della clausola arbitrale condono delle spese procedurali oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Ed invero in tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 393-bis cod. pen
- nel caso di specie con particolare riferimento alla causa di giustificazione, quanto meno in forma putativa, di cui all'art. 393-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Lombardi Simone, nato ad Aosta il 27.06.1986 avverso la sentenza del 29/11/2022 emessa dal Tribunale di Aosta; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Costanzo OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Ed invero in tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. - nel caso di specie con particolare riferimento alla causa di giustificazione, quanto meno in forma putativa, di cui all'art. 393-bis cod. pen. -, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2023 Il Consigliere tensore P