Ordinanza — n. 24916/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Chiochia Luigi, nato a Taranto il 22.07.1985 avverso la sentenza del 14/02/2023 emessa dal Tribunale di Taranto; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Costanzo n OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti alla illogicità della motivazione con riferimento agli elementi posti a carico del ricorrente ed, in particolare, al trattamento sanzionatorio, dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 24916/2023 — snpen · Corte di Cassazione: seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Chiochia Luigi, nato a Taranto il 22.07.1985 avverso la sentenza del 14/02/2023 emessa dal Tribunale di Taranto; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Costanzo n OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti alla illogicità della motivazione con riferimento agli elementi posti a carico del ricorrente ed, in particolare, al trattamento sanzionatorio, dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale.
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Chiochia Luigi, nato a Taranto il 22.07.1985 avverso la sentenza del 14/02/2023 emessa dal Tribunale di Taranto; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Costanzo n OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti alla illogicità della motivazione con riferimento agli elementi posti a carico del ricorrente ed, in particolare, al trattamento sanzionatorio, dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2023 Il Consigliere estensore P eside