Sentenza — n. 24904/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IASENTENZA sul ricorso proposto da: Stan Mioara Ileana, nata il 22/04/1963 in Romania avverso l'ordinanza del 14/12/2022 del Tribunale di Messina, sezione riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 24904/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ha, infatti, rilevato il Tribunale che dal certificato di residenza acquisito presso il comune di San Filippo del Mela la Stan risultava ivi residente a decorrere dal 13 gennaio 2014 "per immigrazione da estero", cioè dalla Romania. Sicché, verificato il documentato difetto del requisito della residenza decennale, appariva falsa e strumentale la dichiarazione dell'interessata diretta all'ottenimento del beneficio, concretamente e indebitamente percepito nella misura suindicata, integrando gli estremi dei reati provvisoriamente contestati. Osservava il Tribunale che, pur volendo accedere a una nozione di effettiva presenza decennale nel territorio dello Stato, svincolata dal mero dato della certificazione anagrafica, l'indagata non aveva assolto il relativo onere probatorio.
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SENTENZA sul ricorso proposto da: Stan Mioara Ileana, nata il 22/04/1963 in Romania avverso l'ordinanza del 14/12/2022 del Tribunale di Messina, sezione riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Messina, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, con ordinanza del 14 dicembre 2022 ha accolto l'appello del P.M. averso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, reiettivo della richiesta di sequestro preventivo nei confronti di Mioara Ileana Stan della somma di euro 11.500, in relazione ai reati di cui agli artt. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, conv. con I. n. 26 del 2019, e 316-ter cod. pen., per avere falsamente dichiarato nelle domande presentate il 15 gennaio 2020 e il 31 agosto 2021 per ottenere il reddito di cittadinanza di "avere risieduto in Italia per almeno dieci anni", percependone indebitamente i relativi importi.
Ha, infatti, rilevato il Tribunale che dal certificato di residenza acquisito presso il comune di San Filippo del Mela la Stan risultava ivi residente a decorrere dal 13 gennaio 2014 "per immigrazione da estero", cioè dalla Romania. Sicché, verificato il documentato difetto del requisito della residenza decennale, appariva falsa e strumentale la dichiarazione dell'interessata diretta all'ottenimento del beneficio, concretamente e indebitamente percepito nella misura suindicata, integrando gli estremi dei reati provvisoriamente contestati. Osservava il Tribunale che, pur volendo accedere a una nozione di effettiva presenza decennale nel territorio dello Stato, svincolata dal mero dato della certificazione anagrafica, l'indagata non aveva assolto il relativo onere probatorio.
La stessa non aveva neppure dedotto o allegato circostanze dimostrative del radicamento decennale, di segno contrario rispetto a quanto attestato dalla registrazione anagrafica, né poteva porsi in capo alla pubblica accusa l'inesigibile onere di fornire la prova negativa del fatto contestato.
2. Ha interposto ricorso per cassazione la difesa dell'indagata, denunciando con un unico motivo di ricorso la violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere integrato il fumus delicti idoneo a sorreggere la misura cautelare reale, con riferimento al tenore della dichiarazione circa il requisito temporale della presenza sul territorio nazionale, alla stregua della mera attestazione formale del certificato anagrafico di residenza, pure in difetto di alcun accertamento in concreto svolto dalla pubblica accusa.
3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
4. È pervenuto in data 19 aprile 2023 il formale atto di rinunzia al ricorso, essendo nelle more intervenuta la revoca della misura, sicché questo va dichiarato inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell'interesse alla decisione sopraggiunto alla sua proposizione non consegue la condanna della ricorrente alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non si configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 256225).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse