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Sentenza — n. 24888/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24888/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24888/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello dichiarava l'intervenuta prescrizione in relazione alla simulazione di reato contestata sub b), confermando la condanna per la resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo a), provvedendo a rideterminare la pena inflitta in primo grado. /''(' 2. Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa declaratoria di prescrizione del reato di resistenza a pubblico ufficiale, ritenendo che nel caso di specie dovrebbe applicarsi la disciplina più favorevole prevista dalla I.n. 251 del 2005. 2.2. Con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza impugnata in quanto pronunciata nei confronti dell'imputato detenuto del quale non era stata disposta la traduzione. Precisa il ricorrente di aver rinunciato a presenziare alla sola udienza dell'8 marzo 2022, data in cui il processo venne rinviato al 22 aprile 2022 senza che tale differimento sia stato comunicato all'imputato, di cui non venne neppure disposta la traduzione.

Regesto Legislator

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art. 2 cod.pen, art. 182 cod.proc.pen; Sentenza — n. 24888/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo di ricorso è volto a far dichiarare la prescrizione del reato sul presupposto che il termine massimo andrebbe calcolato sulla base della previgente disciplina dettata dalla I. n. 251 del 2005, in applicazione del principio del favor rei. Invero, il reato per il quale si procede è stato commesso nel 2010 e, quindi, nel vigore della disciplina della prescrizione successivamente introdotta. Ne consegue che non vi è spazio alcuno per applicare una previsione, abrogata al momento di commissione del reato, posto che l'art. 2 cod.pen. prevede la retroattività della norma più favorevole, ma non anche l'ultrattività della norma abrogata.

Parole chiave

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rinuncia al dibattimento orale diritto di essere sentito diritti della difesa ricorso straordinario per nullità inosservanza di prescrizioni di servizio oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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art. 2 cod.pen
Ne consegue che non vi è spazio alcuno per applicare una previsione, abrogata al momento di commissione del reato, posto che l'art. 2 cod.pen.
art. 182 cod.proc.pen
La nullità, pertanto, doveva essere eccepita dal difensore che ha assistito l'imputato all'udienza dibattimentale, con la conseguenza che la mancata tempestiva deduzione determina la definitiva preclusione ex art. 182 cod.proc.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bevilacqua Antonio, nato a Noia il 29/5/1976 avverso la sentenza emessa il 22/4/2022 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello dichiarava l'intervenuta prescrizione in relazione alla simulazione di reato contestata sub b), confermando la condanna per la resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo a), provvedendo a rideterminare la pena inflitta in primo grado. /''(' 2. Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa declaratoria di prescrizione del reato di resistenza a pubblico ufficiale, ritenendo che nel caso di specie dovrebbe applicarsi la disciplina più favorevole prevista dalla I.n. 251 del 2005. 2.2. Con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza impugnata in quanto pronunciata nei confronti dell'imputato detenuto del quale non era stata disposta la traduzione. Precisa il ricorrente di aver rinunciato a presenziare alla sola udienza dell'8 marzo 2022, data in cui il processo venne rinviato al 22 aprile 2022 senza che tale differimento sia stato comunicato all'imputato, di cui non venne neppure disposta la traduzione.

3. Il giudizio è stato trattato in forma cartolare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Il primo motivo di ricorso è volto a far dichiarare la prescrizione del reato sul presupposto che il termine massimo andrebbe calcolato sulla base della previgente disciplina dettata dalla I. n. 251 del 2005, in applicazione del principio del favor rei. Invero, il reato per il quale si procede è stato commesso nel 2010 e, quindi, nel vigore della disciplina della prescrizione successivamente introdotta. Ne consegue che non vi è spazio alcuno per applicare una previsione, abrogata al momento di commissione del reato, posto che l'art. 2 cod.pen. prevede la retroattività della norma più favorevole, ma non anche l'ultrattività della norma abrogata.

3. Manifestamente infondato è il secondo motivo concernente l'omessa partecipazione dell'imputato all'udienza del 22 aprile 2022. Sostiene il ricorrente di aver rinunciato a partecipare alla sola udienza dell'8 marzo 2022, sicchè aveva diritto alla comunicazione del rinvio dell'udienza disposto per il 22 aprile 2022, nonché alla traduzione. Occorre in primo luogo chiarire che nel caso di specie la nullità verificatasi non è qualificabile come assoluta, in quanto l'imputato ha ritualmente ricevuto la notifica la vocatio in iudicium, come comprovato dal fatto stesso che per quella data ha comunicato la rinuncia a partecipare.Quanto detto comporta che l'imputato è stato ritualmente portato a conoscenza della pendenza del procedimento e della data iniziale fissata per la celebrazione dell'udienza. 3.1.

Il vizio procedurale che si è verificato nel caso di specie, pertanto, va correttamente qualificato in termini di nullità a regime intermedio, posto che l'omessa notifica della data di differimento dell'udienza ha determinato una lesione del diritto alla partecipazione dell'imputato al procedimento, ipotesi contemplata dagli artt. 178 lett.c) e 180 cod.proc.pen. (si veda Sez.6, n. 25500 del 28/04/2017, Rv. 270032). Nel caso di specie, poiché la nullità si è verificata in udienza, all'atto del mancato rilievo da parte del giudice dell'omessa notifica, il vizio doveva essere tempestivamente dedotto dal difensore presente.

Deve ritenersi applicabile il principio secondo cui l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione della nuova udienza determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale sanabile se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma secondo, cod. proc. pen., a condizione che all'imputato medesimo sia stata ritualmente notificata la citazione in giudizio (Sez.5, n. 17027 del 23/1/2013, Musciolà, Rv. 255503). La nullità, pertanto, doveva essere eccepita dal difensore che ha assistito l'imputato all'udienza dibattimentale, con la conseguenza che la mancata tempestiva deduzione determina la definitiva preclusione ex art. 182 cod.proc.pen.

4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle