Sentenza — n. 24887/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna del Tribunale di Palermo nei confronti di Francesco Antonio Faranda per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Ha proposto ricorso Francesco Antonio Faranda, a mezzo del difensore, deducendo i seguenti motivi. 2.1. Inosservanza dell'art. 16, comma 2, d.l. n. 228 del 2021 e difetto di motivazione in quanto la Corte d'appello ha emesso un decreto di citazione per il giudizio di appello, indicando la pubblica udienza del 22 febbraio 2022, salvo celebrarla in camera di consiglio in forma non partecipata, senza disporre la traduzione dell'imputato, detenuto per altra causa, o la video conferenza e non consentendo al difensore di chiedere la discussione orale. 2.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen, art. 157 cod. pen; Sentenza — n. 24887/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza impugnata ha correttamente negato l'applicazione delle attenuanti generiche e provveduto all'aumento della pena per la recidiva contestata, richiamando la gravità della condotta, dimostrativa del disprezzo di Faranda per prescrizioni e regole, e la sua personalità, desunta anche dai numerosi precedenti penali, di cui due specifici, che dimostrano come la resistenza esprimesse una sua accentuata e perdurante pericolosità sociale nei termini richiesti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità. La ritenuta recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale rende manifestamente infondata le altre questioni poste imponendosi l'aumento di due terzi sia della pena ex art. 99, comma 4, cod. pen. che del termine di cui all'art.161 comma 2 cod. pen.
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la seguente SENTENZA su ricorso proposto da Faranda Francesco Antonio, nato il 13/06/1979 a Catania avverso la sentenza del 22 febbraio 2022 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto dichiarare il ricorso inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna del Tribunale di Palermo nei confronti di Francesco Antonio Faranda per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
2. Ha proposto ricorso Francesco Antonio Faranda, a mezzo del difensore, deducendo i seguenti motivi. 2.1. Inosservanza dell'art. 16, comma 2, d.l. n. 228 del 2021 e difetto di motivazione in quanto la Corte d'appello ha emesso un decreto di citazione per il giudizio di appello, indicando la pubblica udienza del 22 febbraio 2022, salvo celebrarla in camera di consiglio in forma non partecipata, senza disporre la traduzione dell'imputato, detenuto per altra causa, o la video conferenza e non consentendo al difensore di chiedere la discussione orale. 2.2.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 337 cod. pen. in quanto la Corte di appello, confermando quella di primo grado, non ha tenuto conto che Faranda, come emerso dal suo esame, si fosse limitato a protestare, con un atto di mera resistenza passiva, nei confronti della guardia penitenziaria a cui aveva chiesto di essere accompagnato dal medico anziché in cella, così escludendosi l'elemento psicologico del reato. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 -bis, 99 e 133 cod. pen. in quanto la sentenza impugnata, senza indicare il calcolo operato per la sanzione finale e discostandosi dal minimo edittale, ha negato le attenuanti generiche ed applicato la recidiva non valutando l'effettiva maggiore pericolosità del Faranda, ma utilizzando argomenti apodittici in violazione dei principi sanciti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015 e attribuendo valenza negativa al diritto dell'imputato di rendere dichiarazioni. 2.4.
Violazione di legge in relazione all' art. 157 cod. pen. stante l'intervenuta prescrizione del reato commesso il 5 gennaio 2012.
3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, come successivamente prorogato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.
2. Il primo motivo è infondato. 2.1. Dagli atti del fascicolo, esaminati dal Collegio trattandosi della deduzione di error in procedendo, risulta che:
a) il decreto di citazione a giudizio in appello è stato emesso il 18 gennaio 2022 ed è stato notificato il 29 gennaio 2022 a mani dell'imputato presso la Casa circondariale in cui era detenuto;
b) il 14 febbraio 2022 la Corte di appello ha revocato il video collegamento, in ragione della trattazione scritta del procedimento;
c) l'udienza del 22 febbraio 2022 si è svolta in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, comma 2, d.l. n. 149 del 2020, senza l'intervento del pubblico ministero e del difensore;
d) la Corte territoriale, sulle conclusioni scritte delle parti, e in mancanza di eccezioni del difensore di fiducia dell'imputato, ha dichiarato l'assenza di Faranda e confermato la sentenza di primo grado. 2.2. La difesa del ricorrente censura il fatto che la citazione per il giudizio di appello non contenesse la menzione della celebrazione del processo con rito camerale non partecipato e, anzi, riportasse la fissazione dell'udienza pubblica. Costituisce condiviso principio di diritto di questa Corte che nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, non costituisce causa di nullità del decreto di citazione l'omesso avvertimento all'imputato della celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con le modifiche, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto requisito non richiamato dall'art. 601, comma 6, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 14728 del 31/03/2022, Perciballi, Rv. 283179).
Con decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 son state prorogate al 31 dicembre 2022 le disposizioni del citato art. 23-bis che per le udienze nei procedimenti in appello prevede che, a decorrere dal 9 novembre 2020, fuori dei casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado, la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero facciano richiesta di discussione orale o l'imputato manifesti la volontà di comparire.
Anche il richiamo, contenuto nel ricorso, all'art. 16, comma 2, che esclude l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7 del decreto-legge citato «ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione e' fissata tra il 10 gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022» conferma come l'udienza del 22 febbraio 2022 davanti alla Corte di appello sia stata correttamente celebrata a trattazione scritta perché successiva alla finestra temporale indicata. Nè il presidente del collegio poteva optare per un rito diverso da quello previsto per legge per ragioni di sicurezza sanitaria, a meno che non vi fosse stata l'iniziativa delle parti di richiedere l'instaurazione del contraddittorio orale, richiesta non avvenuta; così come non era suo onere informare l'appellante circa la vigenza di una legge processuale i cui contenuti devono essere conosciuti e rientrano nelle competenze proprie della difesa tecnica spettante all'avvocato.La questione, peraltro, non risulta dedotta dinnanzi al giudice del merito, al quale, comunque, erano state depositate le conclusioni scritte della difesa di Faranda, dal chè si desume l'accettazione della trattazione cartolare con implicita rinuncia a quella orale comunque non avanzata.
Infine, il ricorrente non ha allegato il concreto pregiudizio subìto per l'avvenuta celebrazione del processo in camera di consiglio, come previsto per legge, anzichè in udienza pubblica. 2.3. Con riguardo, invece, alla mancata traduzione dell'imputato detenuto, nel caso in esame, la notifica del decreto di citazione a giudizio per il grado di appello è avvenuta correttamente, e non risulta che l'imputato avesse espresso la volontà di presenziare all'udienza o il difensore di fiducia avesse chiesto il rinvio o la traduzione del detenuto o quanto altro utile a contestare in quella sede la declaratoria di assenza e la celebrazione del giudizio.
Deve, invero, rilevarsi che secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità (cfr. Sez.U, n.35399 del 24/06/2010, Rv. 247836) la violazione del diritto dell'imputato ristretto in carcere ad assistere al processo determina nullità assoluta ove sia stata richiesta la sua traduzione e la stessa non sia stata disposta. Nel caso di specie, invece, l'imputato aveva ricevuto la notifica della fissazione dell'udienza cartolare senza chiedere di presenziare; il difensore aveva presentato conclusioni scritte, non avanzando istanza di trattazione orale e non sollevando alcuna eccezione attinente all'irregolare accertamento di assenza svolto dinnanzi alla Corte di appello.
In conclusione, dunque, non essendovi stata omessa notifica del decreto di citazione a giudizio di appello all'imputato detenuto, l'eccezione si rivela infondata. 3.11 secondo motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, da leggere come un unicum rispetto a quella del Tribunale, di cui ha totalmente condiviso la ricostruzione della vicenda storico- fattuale, ha utilizzato argomenti esenti da vizi in questa sede rilevabili, fornendo una completa valutazione delle prove assunte e rispondendo con puntualità a tutte le questioni in questa sede pedissequamente reiterate.
Premessa la non contestazione della materialità del fatto, alla luce della testimonianza dell'agente penitenziario, valutata attendibile, risulta provato che l'imputato, all'epoca detenuto nella Casa Circondariale di Palermo, avesse violentemente e minacciosamente reagito nei confronti del pubblico ufficiale per evitare di essere condotto in cella. Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, in termini sempre e solo di fatto, la Corte di Appello ha fornito chiara e logica motivazione sul dolo del delitto, non assumendo alcuna valenza, ai fini di escluderlo, il motivo rappresentato da Faranda di non essergli stato consentito di contattare un medico e non qualificandosi come resistenza passiva lo strattonamento e la minaccia al pubblico ufficiale di scannarlo. 4.11 terzo e il quarto motivo sono reiterativi e manifestamente infondati.
La sentenza impugnata ha correttamente negato l'applicazione delle attenuanti generiche e provveduto all'aumento della pena per la recidiva contestata, richiamando la gravità della condotta, dimostrativa del disprezzo di Faranda per prescrizioni e regole, e la sua personalità, desunta anche dai numerosi precedenti penali, di cui due specifici, che dimostrano come la resistenza esprimesse una sua accentuata e perdurante pericolosità sociale nei termini richiesti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità. La ritenuta recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale rende manifestamente infondata le altre questioni poste imponendosi l'aumento di due terzi sia della pena ex art. 99, comma 4, cod. pen. che del termine di cui all'art.161 comma 2 cod. pen.
5. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condan