Sentenza — n. 24883/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna del Tribunale di Torre Annunziata dell'Il marzo 2019, nei confronti di Annalisa Concilio, ritenendola partecipe all'associazione camorristica del clan Cesarano, nel sottogruppo capeggiata da Antonio Inserra, con il ruolo di custode e detentrice della cassa comune, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416-bis cod. pen, art. 416-bis, comma 1 cod. pen; Sentenza — n. 24883/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281054). E' proprio questo tipo di comportamento a rafforzare il proposito criminoso degli altri associati e ad accrescere le potenzialità operative e la complessiva capacità di intimidazione ed infiltrazione nel tessuto sociale del gruppo criminale (Sez. 5, n. 27672 del 03/06/2019, Geraci, Rv. 276897). D'altra parte, l'art. 416-bis, comma 1 cod. pen. prevede la punibilità per il semplice «far parte di un'associazione di tipo mafioso» cosicché, a livello strutturale, il reato è a forma libera e di pura condotta, perfezionandosi con il compimento di una determinata azione o con l'entrare a far parte dell'associazione, e costituisce un reato di pericolo presunto perché mette in pericolo l'ordine pubblico.
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la seguente SENTENZA su ricorso proposto da Concilio Annalisa, nata il 01/04/1988 a Castellammare di Stabia avverso la sentenza del 10 marzo 2022 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria dell'avvocato Vincenzo Cirillo, nell'interesse di Annalisa Concilio, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna del Tribunale di Torre Annunziata dell'Il marzo 2019, nei confronti di Annalisa Concilio, ritenendola partecipe all'associazione camorristica del clan Cesarano, nel sottogruppo capeggiata da Antonio Inserra, con il ruolo di custode e detentrice della cassa comune, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen.
2. Ha proposto ricorso Annalisa Concilio, tramite il proprio difensori, con un unico motivo ulteriormente sottoarticolato. 2.1. Difetto di motivazione in quanto la Corte di appello ha fondato la responsabilità di Annalisa Concilio per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. travisando il contenuto delle intercettazioni ambientali e telefoniche con particolare riguardo a quelle intercorse il 5 agosto 2009 (in carcere tra Antonio Inserra e la sorella, Anna Inserra), il 28 maggio e il 30 maggio 2009 tra Antonio Inserra e la cognata Annunziata Sorrentino.
Al contrario, proprio le intercettazioni costituiscono valido riscontro alle dichiarazioni rese da Concilio in sede di esame ovverosia che i contatti derivavano solo dall'essere la compagna di Giovanni Corbelli, nipote di Antonio Inserra, e che la gestione della cassa fosse nelle mani di Anna Inserra o del figlio di questa, Francesco Inserra, occupandosi la ricorrente soltanto di poche centinaia di euro al mese per le sole spese personali di Antonio Inserra (intercettazione del 30 maggio 2009). 2.2. Inoltre, la sentenza impugnata non ha tenuto conto di alcune circostanze oggettive, dirimenti per escludere la responsabilità della ricorrente: che questa, all'epoca dei fatti giovanissima (19 anni) e incinta, non avesse mai vissuto con il compagno - incensurato perché detenuto solo dal 2013 - e da marzo 2010 avesse interrotto tutti i contatti con gli Inserra trasferendosi in altro comune; che la perquisizione del 17 dicembre 2009 avesse dato esito negativo anche rispetto a registri e libri mastri; che non fosse stato svolto su di lei alcun accertamento patrimoniale; che nessun collaboratore di giustizia avesse fatto riferimento alla sua figura e al suo ruolo di cassiera del clan rivestito invece da Nicola Esposito, come emerso dalle sentenze depositate.
In sostanza, le motivazioni della Corte avrebbero confuso il clan Cesarano, e il ruolo dei suoi componenti, con Concilio, senza operare valutazioni individualizzanti anche rispetto all'evoluzione temporale dei fatti.3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, come successivamente prorogato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.
2. La Corte distrettuale, condividendo la ratio decidendi della decisione di primo grado, ha fondato l'affermazione di responsabilità di Annalisa Concilio quale appartenente al sottogruppo camorristico del clan Cesarano, capeggiato da Antonio Inserra, in base al contenuto inequivoco delle intercettazioni, ambientali e telefoniche. 2.1. Le sentenze di merito, con un unitario compendio valutativo, descrivono come Antonio Inserra, nonostante detenuto in carcere per tentata estorsione con modalità camorristica ai danni di un imprenditore locale, tramite la sorella Anna e i nipoti riuscisse a dirigere il suo gruppo.
Questo aveva una vocazione essenzialmente familiare, come emerso dalla sentenza del Tribunale di Napoli del 14 maggio 2014 di condanna di Francesco Inserra, Giovanni e Oreste Corbelli, Anna Inserra per associazione di tipo mafioso. In questo contesto la pronuncia impugnata delinea la figura di Annalisa Concilio, compagna di Giovanni Corbelli, nipote di Antonio Inserra, come prescelta per il ruolo di custode di parte degli introiti illeciti del sottogruppo Inserra, proprio per la giovane età e l'incensuratezza, alla luce della lettura complessiva e coerente del consistente ed inequivoco contenuto delle intercettazioni riportate alle pagine da 6 a 12 (e da 10 a 44 della sentenza di primo grado). 2.2.
A fronte di una motivazione priva di lacune o incongruenze argomentative, la ricorrente, senza confrontarsi in concreto con il suo contenuto, non ha prospettato alcuna contraddizione logica tra le premesse e le conclusioni o un'incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, facendo solo valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Infatti, il ricorso, reiterando le censure mosse in sede di appello e senza prospettare un reale travisamento della prova, ha solo criticato il significato che i giudici di merito, con una doppia decisione conforme di condanna, hanno fornito alle conversazioni intercettate, convergenti nell'accertare che Annalisa Concilio fosse depositaria di parte degli introiti illeciti del sottogruppo capeggiato da Antonio Inserra per utilizzarlo secondo le disposizioni impartite da questi.La Corte di appello ha riportato testualmente i brani delle intercettazioni che, in termini eloquenti, rappresentano come la ricorrente ricevesse il denaro dagli appartenenti al clan e fosse tenuta a rispettarne l'utilizzo e a custodirlo secondo le direttive provenienti dal carcere dal capo (conversazioni in carcere tra Antonio Inserra e la sorella Anna del 22 aprile 2009, del 20 maggio 2009, del 5 agosto 2009, del 26 agosto 2009, del 25 novembre 2009).
Inoltre, nelle conversazioni ambientali del I e del 22 luglio 2009 emerge, in modo esplicito, la fiducia riposta da Antonio Inserra in Annalisa Concilio. Questa era tenuta a fargli il resoconto delle richieste di denaro o delle mancate consegne degli affiliati e, in particolare, del nipote Oreste Corbelli, detto Ciniello, che «anziché darli ad Annalisa se li andò a mangiare...», così da imporre alla sorella di disporre che tutto il denaro venisse dato solo «nelle mani di Annalisa, oppure nelle mani di Giovanniello [ndr. Giovanni Corbelli, compagno di Annalisa Concilio]».
Queste conversazioni risultano ulteriormente avvalorate dalle intercettazioni telefoniche del maggio 2009, grazie all'ingresso in carcere di un cellulare a disposizione di Antonio Inserra che o parlava direttamente con Annalisa Concilio, indicandole come impiegare il denaro (telefonata del 30 maggio 2019 numero 119) anche acquistando altri telefoni da destinargli in carcere, oppure con altri, come la cognata Sorrentino, a cui dava disposizioni sempre per la Concilio (tre telefonate del 28 maggio 2009). Il provvedimento impugnato, in particolare alle pagine da 11 a 13, delinea con argomenti logici e coerenti il ruolo autonomo assunto dalla ricorrente rispetto al proprio compagno, in quanto custodisce e gestisce parte dei proventi delle attività criminali dirette da Antonio Inserra dal carcere, nella consapevolezza del suo stato detentivo, emergente soprattutto dalla telefonata del 30 maggio 2009.
L'inammissibile interpretazione alternativa offerta dal ricorso, in cui la figura di Concilio è ridimensionata a quella di giovane donna inconsapevole, non solo tende ad una ricostruzione non fondata sul travisamento della prova, ma, contro l'evidenza delle intercettazioni, riduce a innocui contatti personali gli inequivoci rapporti illeciti tra la ricorrente, stabilmente inserita nella famiglia anche per il rapporto sentimentale con il nipote di Antonio Inserra, e questi, capo incontrastato di camorra e già condannato per appartenenza al clan di camorra Cesarano con sentenza divenuta definitiva il 25 ottobre 2006.
Peraltro, la Concilio ben conosceva il ruolo del detenuto visto che, quando questi parlava a telefono con i familiari e chiedeva di passargli Annalisa, la donna si faceva il segno della croce (pag. 12 della sentenza impugnata). Alla luce di tutto questo, la sentenza impugnata, in termini coerenti e logici, ha ritenuto che la posizione della ricorrente non fosse quello di gestione vera e propria della cassa del clan, affidata ad Anna Inserra, ma di detenzione e custodia di parte del denaro derivante dalle attività degli affiliati cioè un'attività concretamente e consapevolmente volta al perseguimento degli interessi dell'associazione camorrista, confermando quanto rappresentato in modo puntuale a pagina 52 della sentenza di primo grado. 2.3.
La condotta della ricorrente, dimostrativa dell'assiduità dei rapporti con il capo clan in posizione fiduciaria, risponde al ruolo di partecipe ad un'associazione di tipo mafioso delineato dall'ormai consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte nei termini di «messa a disposizione» di ogni propria risorsa personale e per qualsiasi impiego criminale richiesto, nella consapevolezza del contributo fornito alla metodologia sopraffattoria del gruppo per perseguirne i comuni fini (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, RV 231670). La partecipazione, dunque, deve manifestarsi non con una semplice adesione morale, improduttiva di effetti, ma presuppone l'incondizionata disponibilità, anche materiale, in favore del sodalizio, desumibile da comportamenti di fatto quali la qualità dell'adesione, il tipo di percorso che l'ha preceduta, la dimostrata affidabilità dell'affiliando e di chi lo propone, la serietà del contesto ambientale in cui la decisione è maturata, ecc. (Sez.
U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281054). E' proprio questo tipo di comportamento a rafforzare il proposito criminoso degli altri associati e ad accrescere le potenzialità operative e la complessiva capacità di intimidazione ed infiltrazione nel tessuto sociale del gruppo criminale (Sez. 5, n. 27672 del 03/06/2019, Geraci, Rv. 276897). D'altra parte, l'art. 416-bis, comma 1 cod. pen. prevede la punibilità per il semplice «far parte di un'associazione di tipo mafioso» cosicché, a livello strutturale, il reato è a forma libera e di pura condotta, perfezionandosi con il compimento di una determinata azione o con l'entrare a far parte dell'associazione, e costituisce un reato di pericolo presunto perché mette in pericolo l'ordine pubblico.
3. Il motivo riguardante le lacune motivazionali della sentenza con riferimento ai rilievi difensivi è infondato. La sentenza impugnata alle pagine 12-13, con argomenti logici e non contrastati in fatto dal ricorso, ha spiegato l' irrilevanza:
a) dell'esito negativo della perquisizione domiciliare in quanto avvenuta presso l'abitazione della madre di Antonio Inserra e dopo che era stato disposto di «mettere i soldi alla posta»;
b) del mancato rinvenimento di quaderni o appunti e della non menzione di Concilio da parte dei collaboratori di giustizia, in quanto la ricorrente non solo non aveva la gestione della cassa, affidata a Nicola Esposito, ma il suo ruolo era recente e circoscritto alla mera detenzione e custodia, non gestione, del denaro derivante dagli affiliati.4. Dagli argomenti esposti consegue il rigetto del ricorso e la condanna di Concilio al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna