Sentenza — n. 24877/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Milano confermava la sentenza di condanna emessa in primo grado per i reati di detenzione di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. < 2. Avverso tale sentenza, il ricorrente ha proposto un unico motivo di impugnazione con il quale lamenta l'omessa vocatio in iudicium nella fase di appello, in quanto il decreto di citazione era stato notificato al difensore d'ufficio inizialmente assegnato all'imputato, anziché al difensore di fiducia nominato fin dal giudizio di primo grado. 2.1. In fase di legittimità, il procedimento è stato trattato in forma cartolare.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 24877/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato, risultando dall'esame degli atti - cui la Corte ha accesso in considerazione del vizio processuale dedotto - che effettivamente il decreto di citazione in appello non è stato notificato all'avvocato Paolo Carrino, nominato difensore di fiducia, bensì al difensore d'ufficio inizialmente incaricato nella fase della convalida dell'arresto. Ne consegue la sussistenza della nullità a regime intermedio prevista dall'art. 179, lett.c), cod.proc.pen., con conseguente annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Obidinna Chimezie, nato in Nigeria il 24/11/1992 avverso la sentenza emessa il 15/7/2022 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto l'annullamento con rinvio; letta la memoria dell'avvocato Paolo Carrino, il quale conclude per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Milano confermava la sentenza di condanna emessa in primo grado per i reati di detenzione di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. < 2. Avverso tale sentenza, il ricorrente ha proposto un unico motivo di impugnazione con il quale lamenta l'omessa vocatio in iudicium nella fase di appello, in quanto il decreto di citazione era stato notificato al difensore d'ufficio inizialmente assegnato all'imputato, anziché al difensore di fiducia nominato fin dal giudizio di primo grado. 2.1. In fase di legittimità, il procedimento è stato trattato in forma cartolare.
3. Il ricorso è fondato, risultando dall'esame degli atti - cui la Corte ha accesso in considerazione del vizio processuale dedotto - che effettivamente il decreto di citazione in appello non è stato notificato all'avvocato Paolo Carrino, nominato difensore di fiducia, bensì al difensore d'ufficio inizialmente incaricato nella fase della convalida dell'arresto. Ne consegue la sussistenza della nullità a regime intermedio prevista dall'art. 179, lett.c), cod.proc.pen., con conseguente annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso il 13 aprile 2023 Il Consigliere estensore I