Sentenza — n. 24634/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Catanzaro, decidendo ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. su un appello proposto dal Pubblico ministero, confermava il provvedimento del 20 giugno 2022 con il quale il Tribunale di Catanzaro, in funzioni di giudice del dibattimento, aveva revocato la misura dell'obbligo di dimora cui era sottoposta Rosa Cavaliere, imputata in relazione ai reati di trasferimento fraudolento di valori, autoriciclaggio e truffa aggravata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 310 cod. proc. pen; Sentenza — n. 24634/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.
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nte SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento a carico di Cavaliere Rosa, nata a Lamezia Terme (CZ) il 21/09/1967 avverso l'ordinanza del 15/12/2022 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria l'avv. Antonella Canino, difensore della imputata, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Catanzaro, decidendo ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. su un appello proposto dal Pubblico ministero, confermava il provvedimento del 20 giugno 2022 con il quale il Tribunale di Catanzaro, in funzioni di giudice del dibattimento, aveva revocato la misura dell'obbligo di dimora cui era sottoposta Rosa Cavaliere, imputata in relazione ai reati di trasferimento fraudolento di valori, autoriciclaggio e truffa aggravata.
2. Contro tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, il quale ha dedotto il vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, per avere il Collegio dell'appello cautelare omesso di rispondere alla specifica doglianza formulata con l'impugnazione, con la quale la decisione di revocare la misura era stata censurata per il riferimento a un dato neutro, quale il decorso del tempo; nonché per avere il Tribunale erroneamente sostenuto che in sede di riesame la Cavaliere avesse beneficiato di una esclusione dell'aggravante speciale, che invero non le era stata contestata.
3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro sia inammissibile.
2. Il motivo dedotto con il ricorso è manifestamente infondato, oltre che parzialmente generico. Costituisce espressione di un consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale la motivazione del provvedimento in materia di misure cautelari è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (in questo senso, tra le tante, Sez. 6, Sentenza n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244).Alla luce di tale criterio esegetico la motivazione della decisione del Tribunale di Catanzaro non è censurabile in questa sede di legittimità, avendo quel Collegio congruamente sottolineato come a fronte dell'applicazione, prolungatasi per circa un anno, delle misure cautelari degli arresti domiciliari e poi dell'obbligo di dimora, periodo durante il quale non erano state registrate violazioni delle relative prescrizioni da parte dell'interessata, la sopravvenuta carenza di esigenze cautelari potesse considerarsi dimostrata dal fatto che la Cavaliere, mera esecutrice materiale delle iniziative assunte dagli imprenditori Sgronno , (per i quali ella aveva svolto nella sostanza un ruolo di mero "prestanome", dunque di secondo piano), avesse definitivamente perso qualsiasi carica di amministrazione all'interno della società facente capo ai prevenuti e non avesse avuto più alcun rapporto con i protagonisti di quelle vicende delittuose ovvero con i contesti criminali nell'ambito dei quali tali attività illecite erano state realizzate.
In tale quadro, la doglianza formulata dal Pubblico ministero impugnante, che ha censurato il passaggio motivazionale dell'ordinanza gravata nel quale si sarebbe fatto erroneo riferimento ad una decisione adottata in sede di riesame favorevole alla Cavaliere, appare aspecifica. E ciò non solo perché contenente una censura non puntuale, dato che per confermare il ridimensionamento della partecipazione della prevenuta alle condotte delittuose contestate, il Tribunale di Catanzaro aveva parlato di "una pregressa espunzione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.", senza invero escludere che quella aggravante fosse stata addebitata fin in origine ai soli Sgromo e non anche alla Cavaliere; ma soprattutto perché doglianza formulata isolatamente, dunque non decisiva ai fini di una decisione fondata sulla valorizzazione di altri dati fattuali, dei quali non vi è traccia nella esposizione degli asseriti vizi dell'atto di impugnazione oggi in esame.
P.Q.M.
Dichia