Sentenza — n. 24633/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza sopra indicata la Corte di appello di Brescia rigettava una richiesta di perdita di efficacia della misura dell'obbligo di dimora applicata nei riguardi di Saimir Prenga, destinatario di una richiesta di estradizione formulata dall'autorità governativa dell'Albania. Y/- 2. Contro tale ordinanza ha proposto ricorso il Prenga, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 718 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale provveduto sulla richiesta difensiva senza fissare la camera di consiglio partecipata, benché il suddetto articolo richiami espressamente l'art.127 cod. proc. pen. escludendo che sulla istanza difensiva sia possibile provvedere "de plano". 2.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 718 cod. proc. pen, artt. 700 cod. proc. pen, art. 299 cod. proc. pen, art. 127 cod. proc. pen; Sentenza — n. 24633/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.
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eguente SENTENZA sul ricorso proposto da Prenga Saimir, nato in Albania il 11/05/1982 avverso l'ordinanza del 13/03/2023 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza sopra indicata la Corte di appello di Brescia rigettava una richiesta di perdita di efficacia della misura dell'obbligo di dimora applicata nei riguardi di Saimir Prenga, destinatario di una richiesta di estradizione formulata dall'autorità governativa dell'Albania. Y/- 2. Contro tale ordinanza ha proposto ricorso il Prenga, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 718 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale provveduto sulla richiesta difensiva senza fissare la camera di consiglio partecipata, benché il suddetto articolo richiami espressamente l'art.127 cod. proc. pen. escludendo che sulla istanza difensiva sia possibile provvedere "de plano". 2.2.
Violazione di legge, in relazione agli artt. 700 cod. proc. pen. e 12 Convenzione europea di estradizione, e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale disatteso la domanda difensiva senza considerare che l'autorità governativa albanese aveva trasmesso la richiesta di estradizione senza allegare le copie originali degli atti, che erano stati trasmessi solo in seguito; inviando la richiesta con modalità e da un indirizzo di posta elettronica che non danno alcuna garanzia sulla provenienza dei relativi atti; in ogni caso, effettuando la spedizione di tali atti senza il rispetto delle formalità indicate dalla citata Convenzione europea e senza una certificata traduzione del relativo contenuto.
3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di Saimir Prenga vada accolto.
2. Il primo motivo del ricorso è fondato. Costituisce "ius receptum" nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale la decisione sulla richiesta di revoca della misura cautelare applicata nel procedimento di estradizione per l'estero non va adottata "de plano", bensì previa fissazione di apposita udienza in camera di consiglio (così, tra le molte, Sez. 6, n. 53054 del 22/11/2018, Dragutinovikj, Rv. 274612; Sez. 6, n. 47885 del 28/11/2012, Macy, Rv. 254009; Sez. 6, n. 11180 del 27/02/2009, Cancio Garcia, Rv. 243026).La lettera della norma dettata dall'art. 718, comma 1, cod. proc. pen. («La revoca o la sostituzione delle misure previste dagli articoli precedenti sono disposte in camera di consiglio dalla corte di appello...») induce, infatti, a sostenere che il regime procedimentale è differente da quello previsto, più in generale, per le misure cautelari dall'art. 299 cod. proc. pen., che stabilisce più semplicemente che il giudice, al di fuori dei casi in cui sia chiamato a provvedere nel corso di una udienza, «provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta» dopo aver sentito il pubblico ministero.
Norma, quella dell'art. 718 cod. proc. pen., che non vi è ragione per non ritenere applicabile anche ai casi - analogo a quello oggi in esame - nei quali la difesa abbia chiesto all'autorità giudiziaria competente la dichiarazione di perdita di efficacia della misura cautelare, istanza parificabile, ai fini che qui interessano, a quella di revoca della misura. La mancata fissazione della camera di consiglio per sentire le parti a norma dell'art. 127 cod. proc. pen. ha comportato una violazione del diritto di difesa e la nullità dell'ordinanza impugnata, che va, dunque, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia per l'ulteriore corso.
Il riconoscimento della fondatezza del primo motivo assorbe l'esame del secondo motivo del ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia