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Ordinanza — n. 24631/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in legal qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24631/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible without formalities because the applicant failed to demonstrate a manifest error in the legal qualification of the facts. Although the applicant alleged an incorrect legal characterization of the crime, the court found the arguments limited to abstract assertions without concrete proof of a clear judicial mistake. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing decisions are only admissible for manifest errors in legal qualification; mere assertions of error without demonstrating a clear mistake in the judgment are inadmissible.

Parole chiave

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manifest error legal qualification inadmissible criminal appeal sentencing decision review error in fact finding de plano inadmissibility ricusazione del pubblico ministero sanzione disciplinare dell'avvocato risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
ed altro, è inammissibile non configurandosi, se non in termini astratti e merannente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto che legittima la proposizione del ricorso per cassazione prevista dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.: ne consegue che la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata "senza formalità" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. risolvendosi il ricorso nella prospettazione di censure non consentite.
artt. 337 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da El Mesnaoui El Houssin, nato a Sidi Aissa Ben Ali (Mauritania) il 18/10/2001 avverso la sentenza del 15/12/2022 del Tribunale di Brescia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi OSSERVA Ritenuto che il ricorso, proposto avverso la sentenza indicata in epigrafe di applicazione della pena di anni uno e mesi due di reclusione per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. ed altro, è inammissibile non configurandosi, se non in termini astratti e merannente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto che legittima la proposizione del ricorso per cassazione prevista dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: ne consegue che la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata "senza formalità" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. risolvendosi il ricorso nella prospettazione di censure non consentite.

La disposizione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che elenca espressamente gli unici casi nei quali è previsto il ricorso per cassazione avverso la decisione di applicazione della pena, consente alle parti di dedurre l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, da condursi alla stregua del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, e che tuttavia deve ritenersi limitata, come già la consolidata giurisprudenza aveva stabilito al riguardo (avendo la novella del 2017 soltanto codificato gli approdi giurisprudenziali sul tema), ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619).

Nel caso in esame la stessa struttura del ricorso si risolve, al di là dell'enunciazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, nella denuncia errori valutativi in punto di elemento soggettivo senza tuttavia dimostrare l'errore manifesto in cui sarebbe incorso il giudice del merito. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.