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Ordinanza — n. 24630/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24630/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24630/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Biscari Giampaolo, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 25/01/1993 avverso la sentenza del 01/02/2023 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi OSSERVA Ritenuto che il ricorso, proposto avverso la sentenza indicata in epigrafe di applicazione della pena di anni due di reclusione per i reati di cui agli artt.337 cod. pen. ed altro, deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza; in tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione in ordine tanto al giudizio di responsabilità quanto alla determinazione della pena, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24630/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pen. ed altro, deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza; in tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione in ordine tanto al giudizio di responsabilità quanto alla determinazione della pena, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Parole chiave

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ricusazione del pubblico ministero impunità disobbedienza alla decisione dell'autorità sanzioni penali ripudiazione risarcimento per errore giudiziario
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Biscari Giampaolo, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 25/01/1993 avverso la sentenza del 01/02/2023 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi OSSERVA Ritenuto che il ricorso, proposto avverso la sentenza indicata in epigrafe di applicazione della pena di anni due di reclusione per i reati di cui agli artt.337 cod. pen. ed altro, deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza; in tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione in ordine tanto al giudizio di responsabilità quanto alla determinazione della pena, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i