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Ordinanza — n. 24627/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24627/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24627/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Murtezi Mirsada, nata in Kosovo il 01/12/1986 avverso la sentenza del 06/07/2022 della Corte d'appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ombretta Di Giovine OSSERVA Rilevato che il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge, in quanto, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24627/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.

Parole chiave

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adeguamento della pena alleggerimento della pena pena convenzionale remissione della pena pena statutaria remissione del debito
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Murtezi Mirsada, nata in Kosovo il 01/12/1986 avverso la sentenza del 06/07/2022 della Corte d'appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ombretta Di Giovine OSSERVA Rilevato che il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge, in quanto, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura semplificata e senza formalità, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il priden