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Sentenza — n. 24623/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to client's withdrawal after bail conditions changed to professional ban.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24623/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense counsel withdrew the case after the bail conditions were modified. The appellant, an accused in corruption cases, had previously requested a change from home detention to a professional ban, which eliminated the need for the appeal. The court ruled that this withdrawal created a lack of interest in the decision, rendering the legal challenge void under procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal becomes inadmissible if the appellant withdraws the case after the bail conditions change, creating a lack of interest in the decision.

Parole chiave

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lack of interest withdrawal of appeal bail conditions professional ban procedural inadmissibility corruzione medico curante violazione dei doveri professionali

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.
L'atto abdicativo determina, dunque, l'inammissibilità dell'impugnazione per carenza di interesse ai sensi dell'art. 591, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità non segue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e neppure al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 173 cod. proc. pen
Nicola De Fuoco, è affidato a due motivi, sintetizzati nei limiti di cui all'art. 173 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità non segue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e neppure al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta
pen., in quanto la carenza di interesse alla decisione del ricorso è sopravvenuta alla sua proposizione, sicchè non vi è soccombenza del ricorrente neppure in senso virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv.208166; Sez.
Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi
7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv.208166; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv.
Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves
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Testo completo

a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Brunetti Domenico, nato a Bari il 08/08/1966 avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce, Sezione riesame, emessa il 20/12/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Mariella De Masellis, che ha chiesto accogliersi il ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lecce ha rigettato l'appello cautelare proposto nell'interesse dell'indagato Domenico Brunetti avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari di Brindisi ha rigettato l'istanza di revoca o, in subordine, di sostituzione della misura degli arresti domiciliari applicata in relazione ai delitti di cui agli artt. 318 e 321 cod. pen.

2. Il ricorso proposto dall'indagato con atto del difensore, avv. Nicola De Fuoco, è affidato a due motivi, sintetizzati nei limiti di cui all'art. 173 cod. proc. pen. 2.1.Con il primo si deduce vizio di motivazione e inosservanza dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. in relazione al profilo delle esigenze cautelari, per avere il Tribunale ritenuto attuale il pericolo di condotte reiterative, nonostante l'imputato abbia dismesso la carica di amministratore e legale rappresentante della società DB Med s.r.I., che costituisce il presupposto fattuale e giuridico delle condotte corruttive oggetto di addebito.

La motivazione resa dai Giudici dell'appello, al riguardo, si incentra sulla . gravità dei fatti e sulle conoscenze maturate da Brin in ambito sanitario che - si assume - egli potrebbe sfruttare per perpetrare analoghe condotte illecite. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione, per non avere il Tribunale dato riscontro alle censure difensive in ordine alla mancanza di adeguatezza della misura coercitiva in essere, né giustificato il rigetto della richiesta di sostituzione della misura con altra meno afflittiva.

3. In data 24 aprile 2022 è stata depositata presso la Cancelleria di questa Corte, a mezzo PEC, dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte dei difensori di fiducia, con allegata procura speciale, stante l'intervenuta sostituzione della misura degli arresti donniciliari con il divieto di svolgere qualsiasi attività professionale, in forma imprenditoriale, autonoma o subordinata, afferente al commercio di presidi medico sanitari.

4. L'atto abdicativo determina, dunque, l'inammissibilità dell'impugnazione per carenza di interesse ai sensi dell'art. 591, comma 1, cod. proc. pen.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità non segue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e neppure al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., in quanto la carenza di interesse alla decisione del ricorso è sopravvenuta alla sua proposizione, sicchè non vi è soccombenza del ricorrente neppure in senso virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv.208166; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in R