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Sentenza — n. 24352/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24352/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24352/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento sopra indicato il Giudice per le indagini preliminari autorizzava gli amministratori giudiziari dei beni sottoposti a sequestro preventivo nel procedimento penale a carico di Francesco Corallo ed altri - imputati in relazione ai reati di partecipazione ad associazione per delinquere, peculato e riciclaggio - a rappresentate all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la possibilità di avviare una eventuale procedura di vendita dell'azienda della Global Starnet Ltd. con stabile organizzazione in Italia, anche all'esito di una gara pubblica da proporre agli altri concessionari sulla base di un bando predisposto dalla stessa Agenzia e condiviso con l'amministrazione giudiziaria.

Regesto Legislator

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art. 322-bis cod. proc. pen, artt. 104-bis disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 24352/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Va preliminarmente rilevato che, quand'anche quello in oggetto fosse qualificabile come provvedimento che decide sul mantenimento del sequestro preventivo in argomento, lo stesso dovrebbe essere assimilato ad una ordinanza in materia di sequestro preventivo, diversa dal decreto genetico della misura reale, contro la quale i soggetti legittimati avrebbero potuto proporre appello ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. e non anche ricorso per cassazione, che dunque è atto di impugnazione formalmente non ammissibile.

Parole chiave

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nozione di amministrazione aggiudicatrice offerta pubblica di acquisto aggiudicazione all'incanto controllo degli aiuti di Stato compravendita di azioni beni sequestrati

Disposizioni normative citate

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art. 322-bis cod. proc. pen
In tale ottica, va ricordato come costituisca ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione il principio in base al quale, in tema di sequestro preventivo, la disposizione di cui all'art. 322-bis cod.
artt. 104-bis disp. att. cod. proc. pen
Il decreto oggetto di gravame va certamente qualificato come decisione in ordine alla amministrazione ovvero alla gestione di beni in sequestro ai sensi del combinato disposto degli artt. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., 40 e 41 d.lgs.
art. 616 cod. proc. pen
Segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, nel procedimento a carico di Corallo Francesco, nato a Catania il 19/09/1960, nonché nei confronti della società Global Starnet Limited, avverso il provvedimento del 07/10/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. Roberto Borgogno, difensore dell'amministrazione giudiziaria della società Global Starnet Limited, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento sopra indicato il Giudice per le indagini preliminari autorizzava gli amministratori giudiziari dei beni sottoposti a sequestro preventivo nel procedimento penale a carico di Francesco Corallo ed altri - imputati in relazione ai reati di partecipazione ad associazione per delinquere, peculato e riciclaggio - a rappresentate all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la possibilità di avviare una eventuale procedura di vendita dell'azienda della Global Starnet Ltd. con stabile organizzazione in Italia, anche all'esito di una gara pubblica da proporre agli altri concessionari sulla base di un bando predisposto dalla stessa Agenzia e condiviso con l'amministrazione giudiziaria.

Con il provvedimento il Giudice chiariva che la Novomatic Italia s.p.a. aveva formulato una proposta di acquisto di quella azienda, di cui era stata saggiata la convenienza, e che la proposta di procedere ad un'asta pubblica era stata avanzata dalla stessa Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; stabiliva inoltre, in dispositivo, che la Novomatic Italia s.p.a. avrebbe dovuto formalmente acconsentire all'operazione con le modalità innanzi indicate e che, all'esito della gara pubblica, l'atto di vendita sarebbe dovuto essere stipulato dagli amministratori, i quali avrebbero incassato il corrispettivo della vendita nell'ambito del piano di ristrutturazione del debito da predisporre ai sensi dell'art. 63 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

2. Avverso tale provvedimento ha presentato ricorso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con atto sottoscritto dall'Avvocato dello Stato, la quale - premesso di essere legittimata ad impugnare un decreto solo formalmente riguardante la gestione di beni in sequestro, ma nella sostanza avente carattere di definitività e contenuto decisorio, perché idoneo ad incidere su diritti oggetto di una controversia tra le parti - ha dedotto l'esercizio di una potestà riservata ad organi amministrativi nonché la violazione di legge: per avere il Giudice per le indagini preliminari erroneamente escluso la possibilità che i beni aziendali in questione (in specie, la rete NewSlot e la rete Videolotterie, con relativi contratti, licenze, certificazioni e sistemi di controllo) possano essere devoluti alla medesima Agenzia, benché si tratti di beni di proprietà dello Stato oggetto di una concessione di gestione dalla quale la società Global Starnet Ltd.

è oramai decaduta a far data dal 27 marzo 2017 (con la conseguente inapplicabilità del dettato normativo di cui all'art. 41, comma 1 -quinquies, d.lgs. n. 159 del 2011), dunque beni non confiscabili; e per avere, invadendo la sfera di attribuzioni di una funzione amministrativa, 'costretto' l'Agenzia allo svolgimento di una gara pubblica secondo modalità predeterminate - illegittime per l'obbligo di facere imposto all'Agenzia; per il coinvolgimento diretto degli amministratori giudiziari nello svolgimento e nella definizione di una procedura amministrativa, che non prevede quella presenza; per l'assegnazione alla società Novomatic di un improprio potere condizionante; e per la paventata prospettazione di una responsabilità civile a carico della medesima Agenzia - capace di pregiudicare le ragioni patrimoniali di tale ente - così impossibilitata ad avviare in autonomia una procedura di evidenza pubblica per l'attribuzione delle reti attualmente detenute dalla Global Starnet solamente in via temporanea e provvisoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sia inammissibile.

2. Va preliminarmente rilevato che, quand'anche quello in oggetto fosse qualificabile come provvedimento che decide sul mantenimento del sequestro preventivo in argomento, lo stesso dovrebbe essere assimilato ad una ordinanza in materia di sequestro preventivo, diversa dal decreto genetico della misura reale, contro la quale i soggetti legittimati avrebbero potuto proporre appello ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. e non anche ricorso per cassazione, che dunque è atto di impugnazione formalmente non ammissibile.

3. Nel merito il motivo del ricorso è, in ogni caso, manifestamente infondato. Il decreto oggetto di gravame va certamente qualificato come decisione in ordine alla amministrazione ovvero alla gestione di beni in sequestro ai sensi del combinato disposto degli artt. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., 40 e 41 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché con lo stesso il Giudice per le indagini preliminari, lungi dal provvedere su una formale domanda di terzi di restituzione di quei beni ovvero di modifica della già disposta misura reale, si è limitato ad autorizzare gli amministratori giudiziaria ad avviare una interlocuzione con soggetti terzi che dovrebbe portare ad una procedura di vendita dell'azienda in sequestro, vendita espressamente indicata ancora come "eventuale".

In tale ottica, va ricordato come costituisca ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione il principio in base al quale, in tema di sequestro preventivo, la disposizione di cui all'art. 322-bis cod. proc. pen., che prevede la generale appellabilità delle ordinanze adottate in materia, non trova applicazione per quei provvedimenti aventi natura sostanzialmente amministrativa che intervengono nella fase dell'esecuzione della misura cautelare e che attengono alla mera gestione del bene sequestrato, e, quindi, si presentano come atti di ordinaria amministrazione (così, tra le molte, Sez. 2, n. 40130 del 29/09/2015, Piazzalunga, Rv. 264499;

Sez. 3, n. 39181 del 28/05/2014, Rubino, Rv. 260381; Sez. 6, n. 28003 del 26/03/2014, Anemone, Rv. 262043).

4. Non conduce a differente conclusione la circostanza che nel provvedimento impugnato il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma abbia affermato, per un verso, come i beni oggetto di quella richiesta di inventario siano indisponibili ed "insensibili" alla portata applicativa di eventuali previsioni pattizie legate ad una pregressa concessione amministrativa; e, per altro verso, come la vendita della azienda de qua sarebbe stata possibile solo con la collaborazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con le modalità e nelle forme che quel Giudice ha inteso anticipare per il caso in cui si dovesse pervenire alla definizione della procedura di vendita, allo stato, come detto, ancora "eventuale".

Si è trattato, dunque, di indicazioni formulate in maniera incidentale, tenuto conto che quel Giudice non doveva provvedere su una esplicita richiesta di terzi di restituzione di beni, ma solo su una istanza degli amministratori giudiziari inerente alla gestione dei beni medesimi: determinazione che, peraltro, il terzo interessato avrebbe potuto eventualmente rimettere in discussione con un atto di opposizione (così Sez. 1, n. 21121 del 02/03/2021, Licciardello, Rv. 281369). A ciò si aggiunga che quelle indicazioni sono state formulate in assenza di un reale contraddittorio sul punto con la parte interessata e, comunque, non in un procedimento incidentale appositamente destinato a riconoscere o a negare un diritto di quel terzo: come tale non poteva e non può oggi considerarsi espressione di un provvedimento definitorio di una controversia ovvero di un provvedimento insuscettibile di riesame, idoneo "a dirimere una lite tra parti contrapposte", perciò parificabile ad una sentenza ai fini della ricorribilità per cassazione (in questo senso, sia pur con riferimento all'analoga disciplina della gestione dei beni soggetti a sequestro di prevenzione, Sez. 1, n. 35536 del 30/05/2019, Giavelli, Rv. 276938; nella medesima ottica vds. anche Sez.

U, n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, in motivazione, § 4.1). In applicazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, deve, perciò, escludersi che il provvedimento in esame sia ricorribile per cassazione. Per completezza deve aggiungersi che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha espressamente chiarito che le sue funzioni sono limitate all'assolvimento dei compiti di sovraintendere alla amministrazione dei beni a (íz norma dell'art. 104-bis, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., mentre la competenza a decidere su richieste di revoca della misura cautelare applicata così come su istanze anche di terzi finalizzate alla restituzione di tutti o di parte dei beni sottoposti a vincolo, spetta al giudice del procedimento principale, nel caso di specie il Tribunale di Roma in funzione di giudice del dibattimento.

5. Segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in quanto l'Agenzia impugnante, avendo fatto valere interessi di natura civilistica, è titolare di una posizione sostanzialmente assimilabile a quella delle parti private del procedimento (vds. Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, in motivazione, § 4.3).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento