Sentenza — n. 24342/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 9 dicembre 2022 il T -ibu -baie di Catanzaro ha accolto l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. nell'interesse di Paolo Pisani avverso l'ordinanza emessa in data 1 settembre 2022 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro - con la quale gli veniva applicata la misura interdittiva dall'esercizio della professione forense per la durata di un anno in relazione all'ipotizzato concorso nei reati di cui agli art:. 611 e 372 cod. pen., aggravati dall'art. 416-bis 1 cod. pen. -, annullando il provvedimento impugnato limitatamente alla posizione del predetto indagato, con la revoca nei suoi confronti della su indicata misura interdittiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 310 cod. proc. pen; Sentenza — n. 24342/2023 — snpen · Corte di Cassazione: d) che l'udienza conclusiva del giudizio in cL i il D'Ambrosio venne assolto è stata celebrata il 15 ottobre 2019, sicché l'incontro con il Toscano si è certamente verificato prima dell'esame dibattimentale in cui è avvenuta la ritrattazione di quanto riferito nella sua querela, anch'essa, peraltro, anteriormente rimessa il 13 aprile 2018.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nei confronti di Pisani Paolo, nato il 11/10/1964 a Cosenza avverso l'ordinanza del 09/12/2022 del Tribunale di Catanzaro. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De ,Vnicis; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sosti:uto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori del Pisani, Avv.ti Gianluca Acciardi e Cesare Badolato, che hanno concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 9 dicembre 2022 il T -ibu -baie di Catanzaro ha accolto l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. nell'interesse di Paolo Pisani avverso l'ordinanza emessa in data 1 settembre 2022 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro - con la quale gli veniva applicata la misura interdittiva dall'esercizio della professione forense per la durata di un anno in relazione all'ipotizzato concorso nei reati di cui agli art:. 611 e 372 cod. pen., aggravati dall'art. 416-bis 1 cod. pen. -, annullando il provvedimento impugnato limitatamente alla posizione del predetto indagato, con la revoca nei suoi confronti della su indicata misura interdittiva.
2. Avverso la richiamata decisione cautelare ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica pressc il Tribunale di Catanzaro, deducendo con unico motivo l'erronea applicazipne della legge penale e plurimi vizi della motivazione in ordine alla configura pilita del requisito della gravità indiziaria, per avere il Tribunale proceduto ad una valutazione parcellizzata del complesso delle emergenze investigative ed omesso in particolare, di valorizzare alcuni elementi indiziari costituiti dal contenuto di L na conversazione oggetto di un'intercettazione ambientale svoltasi il 14 ottobre 2019, cui presero parte alcuni degli indagati (D'Ambrosio Massimo e Montualdista Ivan, entrambi ritenuti vicini ad una consorteria di cui era partecipe D'Ambrosio Adolfo, ristretto ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen.): da tale conversazione, diversamEnte da quanto affermato dal Tribunale, risulterebbero le ragioni dell'incontro organizzato dallo stesso Pisani con il teste Vittorio Toscano, la sua precisa collocazione temporale e la finalità intimidatoria ai danni della persona offesa.
Si assume, al riguardo:
a) che gli interlocutori della predetta conversazione (ossia D'Ambrosio e Montualdista) erano consapevoli della ragione dell'incontro organizzato dal Pisani con il Toscano, rispettivamente facendo riferimento, l'uno (il Montualdista), alla erroneità della scelta di prendervi parte, e l'altro (il D'Ambrosio), al fatto che la richiesta del Pisani avesse inizialmente suscitato in lui la paura di parteciparvi per il timore che potessero essere arrestati;
6) che sarebbe, pertanto, apodittica l'affermazione seccndo cui gli indagati ignoravano il motivo per cui l'incontro era stato organizzato dal Pisani (ottenere, cioè, dal Toscano una ritrattazione dei fatti esposti in querela in senso favorevole a Massimo D'Ambrosio);
c) che il Tribunale avrebbe omesso di valutare la parte della conversazione in cui D'Ambrosio e Montualdista commentavano il tenore dell'incontro con il Toscano, facendo riferimento all'atteggiamento tenuto nell'occasione dal Pisani per costringere il teste a ritrattare quanto esposto in querela;
d) che l'udienza conclusiva del giudizio in cL i il D'Ambrosio venne assolto è stata celebrata il 15 ottobre 2019, sicché l'incontro con il Toscano si è certamente verificato prima dell'esame dibattimentale in cui è avvenuta la ritrattazione di quanto riferito nella sua querela, anch'essa, peraltro, anteriormente rimessa il 13 aprile 2018.
3. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di q _resta Suprema Corte in data 31 marzo 2023 i difensori di fiducia, Avv. Gianluca Acciardi e Avv. Cesare Badolato, hanno replicato, con il supporto di elementi documentali relativi all'atto di appello e ad una precedente memoria difensiva, alle argomentazioni svolte nel ricorso, chiedendone la declaratoria di inammissibilità o, in sJbordine, il rigetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto finalizzato a sollecitare un controllo di merito non consentito in ordine al contenuto dei provvedimenti cautelari de libertate, la cui verifica in questa Sede è limitata all'esame della congruenza e della coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega il valore sintomatico della base indiziaria al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato: controllo, questo, che non può investire il giudizio ricostruttivo del fatto, né estendersi fino agli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti e alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale indiziario, quando la motivazione risulti adeguata, coerente ed immune da vizi logico-giuridici.
Alla Suprema Corte, dunque, è affidato il compito di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valJtazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).
2. Alla luce di tali principi deve rilevarsi come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato conto degli elementi indiziar' allo stato disponibili, ponendo in rilievo il fatto che l'equivoco tenore della conversazione captata nel corso delle richiamate attività di intercettazione ambientale non consentiva di ritenere con certezza, alla stregua dei parametri direttivi fissati dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., i termini di un colloquio nel corso del quale sarebbero state esercitate pressioni sul testimone denunciante, al fine di indurlo a rimettere la querela e a dichiarare il falso nell'ambito del processo penale richiamato nell'imputazione provvisoria.La spiegazione offerta dall'impugnata ordinanza ion è in sé irragionevolmente prospettata e si basa su argomenti tratti da una valutazione di merito riguardo al contenuto della su indicata conversazione e al comportamento successivamente osservato dai protagonisti della vicenda storico-fattuale oggetto del tema d'accusa provvisoriamente ipotizzato in sede cautelare.
Nella motivazione, invero, si dà conto della c:aptazione del dialogo avvenuto fra il Montualdista e il D'Ambrosio, unitamente alle rilevata assenza di precisi elementi di riscontro in ordine alla natura e alle caratteristiche dell'ipotizzato incontro e alla presenza, al contempo, di elementi di segno contrario, sì da escludere, allo stato, un giudizio di univoca gravità del quadro indiziario. Il ricorso, di contro, sollecita questa Sprema Corte a svolgere una inammissibile rivalutazione delle emergenze investigative, prospettandone un significato diverso ed alternativo rispetto a quelb nc n irragionevolmente indicato e fatto proprio dal Tribunale nei richiamati term rii ci insufficienza del necessario requisito di gravità del quadro indiziario: vaglio delibativo, questo, che, per quanto dianzi esposto, esorbita dai confini del giudizio d legittimità.
3. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso