Sentenza — n. 24328/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl primo motivo di ricorso è infondato. La Corte di appello ha evidenziato che già il Tribunale aveva fondato la sua decisione sulla prova documentale e sulle dichiarazioni acquisite nel dibattimento dalle quali è emerso che Agresta aveva testimoniato nel processo davanti al Giudice del lavoro del Tribunale di Vallo della Lucania relativo al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato fra Grazia Pugliese e la Rizzo Domenicantonio & C., s.n.c. di Rizzo Pasquale, società facente capo ai fratelli germani Rizzo Domenicantonio, Rizzo Mario e anche Rizzo Carolina (nel periodo in relazione al quale l'attrice nel processo civile affermava di aver lavorato per la società) e che egli è marito di Rizzo Carolina, oltre che delegato alla gestione della società, che aveva un debito in corso con i fratelli, essendo obbligata a pagare loro la somma di 170.000 euro per la quale aveva rilasciato cambiali per l'importo di euro 120.000 C sottoscritte per avallo pure dallo stesso Agresta.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 372 cod. pen, art. 252 cod. proc. civ; Sentenza — n. 24328/2023 — snpen · Corte di Cassazione: perché cognato e marito dei soci della società convenuta, avallante un debito della moglie nei confronti dei fratelli (p. 10), e il Giudice — poiché lasciato ignaro di questo rapporto di Agresta con le parti — non fu reso avvertito della necessità di un più rigoroso controllo sulla sua attendibilità come testimone. Deve, allora, ribadirsi che risponde del delitto ex art. 372 cod. pen. il testimone che nel procedimento civile si dichiari «indifferente» alla causa, tacendo dell'esistenza di rapporti con le parti in causa o di interessi nella causa stessa, in quanto la suddetta dichiarazione ha una valenza obiettiva ai fini della decisione, fondandosi su di essa il giudizio di attendibilità del teste (Sez. 6, n. 40821 del 05/10/2004, Vaccarella, Rv. 230380).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Agresta Luigi, nato a Ascea 1'1/04/1958 avverso la sentenza del 21/06/2022 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; sentito il Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo che ha concluso per annullamento senza rinvio, perché il reato si è estinto per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili. Nelle conclusioni scritte l'avvocato Bruno Moscarelli, in sostituzione dell'avvocato Francesco Maldonato del Foro di Lagonegro, in difesa delle parti civili Mario Rizzo e Marcantonio Rizzo, chiede che il ricorso sia diritto inammissibile o rigettato, comunque con conferma della sentenza ai fini civili, e deposita la nota delle spese.
L'avvocato Giulio Cesare Valiante del Foro di Vallo della Lucania, in difesa di Luigi Agresta, anche in sostituzione dell'avvocato Pietro Angiolillo del Foro di Vallo della Lucania, insiste per l'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21 giugno 2022 la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna inflitta 1'11 maggio 2021 dal Tribunale di Vallo della Lucania a Luigi Agresta ex art. 372 cod. pen. per avere affermato il falso nel . deporre come testimone il 19 dicembre 2013 in una causa di lavoro tacendo dei suoi rapporti di affinità con le parti in causa Mario Rizzo e Domenicantonio Rizzo (al primo dei quali sua moglie Carolina Rizzo è debitrice di euro 170.000), costituitisi parti civili in questo processo.
2. Nel ricorso presentato dal difensore di Agresta si chiede l'annullamento della sentenza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione della sentenza nel non rispondere alla eccezione difensiva secondo cui egli si sarebbe limitato a rispondere «indifferente» (come sinteticamente verbalizzata nel gergo giudiziario dal difensore degli attori) all'unica domanda rivoltagli ex art. 292 cod. proc. prima che iniziasse a testimoniare e che consistette nel chiedergli se egli fosse parente di una delle parti mentre egli era solo un affine degli attori e parte resistente, all'epoca della causa di lavoro, era una società.
Si assume che erroneamente la Corte di appello ha trascurato che può attribuirsi fede privilegiata solo a quanto è riportato nel verbale di udienza ma non anche a quanto non vi è riportato e che, nella fattispecie, la domanda rivolta a Agresta non è stata riportata perché sostituita dall'acronimo «ADR», sicché la ricostruzione dei fatti sui quali poggia la sentenza impugnata è in contrasto con quanto risulta dagli atti processuali. Si precisa che dal dibattimento è emerso che non furono rivolti a Agresta tutte le domande e gli avvertimenti previsti dall'art. 252 cod. proc. civ. ma soltanto la domanda «lei è parente di una delle parti in causa?», alla quale egli rispose in modo veritiero, e si osserva che per integrare il reato di falsa testimonianza è necessario che fra quanto detto e quanto conosciuto vi sia una difformità, che deve essere valutata in relazione alla domanda alla quale il testimone è stato chiamato a rispondere. 2.2.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge nel non avere dichiarato estinto il reato per sopravvenuta prescrizione perché dalla data del fatto a quella della pronuncia della sentenza impugnata erano già trascorsi oltre 7 anni e 6 mesi in assenza di cause di sospensione del decorso della prescrizione (interrotta dal decreto di rinvio a giudizio e dalla decisione di primo grado).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato. La Corte di appello ha evidenziato che già il Tribunale aveva fondato la sua decisione sulla prova documentale e sulle dichiarazioni acquisite nel dibattimento dalle quali è emerso che Agresta aveva testimoniato nel processo davanti al Giudice del lavoro del Tribunale di Vallo della Lucania relativo al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato fra Grazia Pugliese e la Rizzo Domenicantonio & C., s.n.c. di Rizzo Pasquale, società facente capo ai fratelli germani Rizzo Domenicantonio, Rizzo Mario e anche Rizzo Carolina (nel periodo in relazione al quale l'attrice nel processo civile affermava di aver lavorato per la società) e che egli è marito di Rizzo Carolina, oltre che delegato alla gestione della società, che aveva un debito in corso con i fratelli, essendo obbligata a pagare loro la somma di 170.000 euro per la quale aveva rilasciato cambiali per l'importo di euro 120.000 C sottoscritte per avallo pure dallo stesso Agresta.
Inoltre la sentenza rileva che le acquisizioni istruttorie in primo grado avevano fatto emergere l'esistenza di tensioni familiari e di contenziosi giudiziari fra i fratelli Rizzo e che queste circostanze erano state rappresentate al Giudice del lavoro (che pertanto aveva disposto nuovamente l'audizione di Agresta, poi revocata perché questi non si presentò all'esame) che poi nel decidere diede comunque credito alle dichiarazioni di Agresta facendo leva sulla sua condizione di soggetto estraneo alle parti e, quindi, attendibile di altri testimoni dipendenti della società convenuta.
Nel ricorso in esame Agresta non coltiva le varie deduzioni contenute nell'atto d'appello e respinte dalla sentenza impugnata e si concentra su quanto espresso con il primo motivo di ricorso. Al riguardo la Corte di appello ha osservato che, quand'anche si accogliessero tutte le prospettazioni di Agresta circa la domanda rivoltagli è certo che egli, comunque, ha usato l'espressione «indifferente», che anche nel significato comune si intende come "estraneo alle parti e ai loro interessi", mentre egli era ben consapevole del significato dell'espressione (p.
11) perché cognato e marito dei soci della società convenuta, avallante un debito della moglie nei confronti dei fratelli (p. 10), e il Giudice — poiché lasciato ignaro di questo rapporto di Agresta con le parti — non fu reso avvertito della necessità di un più rigoroso controllo sulla sua attendibilità come testimone. Deve, allora, ribadirsi che risponde del delitto ex art. 372 cod. pen. il testimone che nel procedimento civile si dichiari «indifferente» alla causa, tacendo dell'esistenza di rapporti con le parti in causa o di interessi nella causa stessa, in quanto la suddetta dichiarazione ha una valenza obiettiva ai fini della decisione, fondandosi su di essa il giudizio di attendibilità del teste (Sez. 6, n. 40821 del 05/10/2004, Vaccarella, Rv. 230380).
Certamente la testimonianza rilevante per la punibilità ex art. 372 cod. pen. ha come oggetto (anche relativamente al procedimento civile) una circostanza pertinente alla causa, ma non si può trascurare che l'art. 252 cod. proc. civ. prevede che il giudice istruttore inviti il testimone a dichiarare se ha rapporti di parentela, coniugio affinità, ovvero di dipendenza con le parti in causa, oppure interesse nella causa stessa e che la risposta negativa viene sintetizzata, nel gergo giudiziario, con la formula «indifferente», per intendere l'assenza di tali rapporti o interessi che è rilevante nel valutare l'attendibilità del testimone.
Pertanto, il dichiararsi «indifferente» si traduce nel mentire — come nel caso in esame — sui rapporti con le parti in causa.
2. Tuttavia, è fondato il secondo motivo di ricorso. Infatti, il reato, in assenza di ostative cause di sospensione del decorso della prescrizione, risulta prescritto il 19 giugno 2021, dopo la redazione dell'atto di appello ma prima della pronuncia della sentenza impugnata.
3. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione, mentre vanno confermate le statuizioni civili. Da quanto precede deriva anche condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, spese da liquidarsi in complessivi euro 3686 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle par