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Sentenza — n. 24327/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24327/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24327/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 13 settembre 2022 la Corte di appello di Torino, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Ivrea, ha revocato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna riconosciuti in favore di Bisceglia Patrizia, ma ha confermato la condanna inflitta alla stessa e a suo figlio Andrea Bava ex artt. 81, comma 2, 110 e 368 cod. pen. per avere incolpato, pur sapendoli innocenti, i fratelli Giovanni Pia e Claudio Pia di avere truffato il Bava e di avere trattenuto indebitamente, così appropriandosene, quattro cambiali per un ammontare complessivo di 20.000 euro.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen, art. 597 cod. proc. pen; Sentenza — n. 24327/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art.368 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione in relazione al ruolo di Patrizia Bisceglia che in realtà ha soltanto risposto, come non poteva esimersi dal fare, alle domande rivoltele dai Carabinieri che l'avevano convocata, affermando di essere stata nell'abitazione assieme al figlio quando vennero i Pia, ma precisando che si trovava in tutt'altra parte dell'abitazione e limitandosi a riferire quel che il figlio le disse, sicché la Corte d'appello ha travisato i contenuti delle sommarie informazioni testimoniali da lei rese. 2.3.

Parole chiave

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inchiesta per falsità atti falsa dichiarazione della parte uso di false generalità indagine per frode iva indagine internazionale per truffa prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.
art. 597 cod. proc. pen
Con il quarto motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 597 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Bava Andrea, nato a Torino il 16/12/1991; Bisceglia Patrizia, nata a Torino il 10/08/1960 avverso la sentenza del 13/09/2022 della Corte di appello di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; sentito il Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito l'avvocato Alessio Michele Soldano, del Foro di Torino, in difesa di Andrea Bava a Patrizia Bisceglia che ha concluso chiedendo l'accoglimento dle ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13 settembre 2022 la Corte di appello di Torino, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Ivrea, ha revocato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna riconosciuti in favore di Bisceglia Patrizia, ma ha confermato la condanna inflitta alla stessa e a suo figlio Andrea Bava ex artt. 81, comma 2, 110 e 368 cod. pen. per avere incolpato, pur sapendoli innocenti, i fratelli Giovanni Pia e Claudio Pia di avere truffato il Bava e di avere trattenuto indebitamente, così appropriandosene, quattro cambiali per un ammontare complessivo di 20.000 euro.

Si imputa a Bava di avere commesso il reato sporgendo querela, tramite un legale il 14 novembre del 2016 presso la Stazione dei Carabinieri di Leinì e allegando alla querela una scrittura privata falsa sottoscritta da Bava ma apparentemente sottoscritta da i fratelli Pia in cui gli stessi dichiaravano di avere ricevuto il pagamento di 20.000 euro (quale residuo del prezzo di un immobile da loro venduto per 180.000 euro a Bava e di cui Bava aveva già corrisposto 160.000 euro) da Bava, che asseriva avere effettuato il 3 luglio 2016 e si impegnavano a restituire le correlate cambiali entro 15 giorni.

Si imputa a Bisceglia di avere concorso nel reato con le dichiarazioni rese il 27 dicembre 2016 agli stessi Carabinieri e conformi a quelle del figlio.

2. Nei ricorsi — distinti ma dai contenuti coincidenti — presentati dai loro difensori Andrea Bava e Patrizia Bisceglia chiedono l'annullamento della sentenza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione per avere ritenuto che i fratelli Pia non avessero un interesse a predisporre una scrittura falsa perché avevano ricevuto il pagamento del denaro loro spettante in contanti, ma trascurando che essi invece avevano un rilevante interesse economico nell'ottenere la somma di 20.000 euro. 2.2.

Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art.368 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione in relazione al ruolo di Patrizia Bisceglia che in realtà ha soltanto risposto, come non poteva esimersi dal fare, alle domande rivoltele dai Carabinieri che l'avevano convocata, affermando di essere stata nell'abitazione assieme al figlio quando vennero i Pia, ma precisando che si trovava in tutt'altra parte dell'abitazione e limitandosi a riferire quel che il figlio le disse, sicché la Corte d'appello ha travisato i contenuti delle sommarie informazioni testimoniali da lei rese. 2.3.

Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle risultanze dei tabulati telefonici avendo la Corte di appello erroneamente fondato la sua decisione sui contenuti dei tabulati relativi a una sola delle due utenze telefoniche intestate a Claudio è così fallacemente desumendone che i fratelli Pia non potessero trovarsi a Chivasso il giorno della consegna dei contanti da parte di Bava e assumendo che il mancato sviluppo del tabulato della seconda utenza telefonica usata da Claudio Pia non sarebbe rilevante perché comunque la conclusione raggiunta poggerebbe anche su altri elementi di prova.

Si evidenzia, inoltre, la incongruenza dei tabulati acquisiti nei quali sì osserva, per esempio, che nello stesso orario il telefonino di Andrea Bava risulterebbe trovarsi in due diverse località distanti fra loro oltre 60 chilometri. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione perché la Corte d'appello ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna così riformando in peius la decisione del Tribunale pur in assenza di una impugnazione da parte del Pubblico ministero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi tre motivi dei ricorsi reiterano deduzioni già contenute nell'atto di appello e alle quali la sentenza impugnata ha risposto con argomentazioni esenti da manifeste illogicità con le quali i ricorsi non si confrontano. 1.1. Relativamente al primo motivo di ricorso deve rilevarsi che la consulenza grafologica espletata su incarico del Pubblico ministero ha concluso che la firma di Bava nella scrittura privata allegata alla denuncia-querela da lui sporta dall'imputato è autentica mentre le firme dei fratelli Pia sono false seppure non attribuibili a Bava (donde la richiesta di archiviazione del procedimento a carico dei fratelli Pia avviato in relazione al reato di appropriazione indebita).

Al riguardo la Corte di appello, con non irragionevole valutazione di merito, ha argomentato che i fratelli Pia non avrebbero avuto interesse, come invece sostenuto dalla difesa di Bava, a predisporre una scrittura falsa se avessero ricevuto il pagamento del denaro loro spettante in contanti e gli anticipi rispetto alla scadenza delle cambiali, mentre Bava aveva interesse a predisporre una falsa quietanza di pagamento. La Corte ha ritenuto che, per dimostrare di aver pagato i Pia, Bava ha allegato alla denuncia-querela un contratto stipulato con una banca il 4 dicembre 2015 per un finanziamento erogatogli due giorni prima della stipula del contratto di compravendita dell'immobile, sicché è plausibile ritenere che il finanziamento sia stato richiesto per pagare una parte del prezzo pattuito con i venditori e, quindi, di somma erogata prima della scrittura del luglio 2016, per cui non prova che il ricorrente disponesse dei 20.000 euro che assume versati a i Pia nel luglio 2016 a saldo del debito.

Con questo secondo argomento (di rincalzo) il ricorso non si confronta. 1.2. Per quel che concerne il secondo motivo di ricorso, la Corte ha evidenziato (p.

6) che nelle dichiarazioni rese ai Carabinieri Bisceglia ha usato espressioni che indicano che ella fu presente all'incontro — che oltretutto ha descritto analiticamente — con i Pia e ha anche affermato di avere assistito alle loro telefonate e il ricorso non si confronta con queste puntualizzazioni. Deve peraltro ribadirsi che per la configurabilità di un travisamento della prova dichiarativa da parte dei giudicanti è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370;

Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini Rv. 2724069). Inoltre, nel caso, come nella fattispecie, di cosiddetta doppia conforme, il vizio del travisamento della prova ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. deve dedursi specificamente rappresentando che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777). 1.3. Quanto al terzo motivo di ricorso, circa il mancato sviluppo dei tabulati relativi alla seconda utenza telefonica di Claudio Pia e circa la incongruenza dei dati da essa forniti, la Corte di appello non irragionevolmente ha considerato che comunque tali circostanze non inficiano le risultanze delle indagini e non suffragano le accuse di appropriazione indebita rivolte da Bava ai Pia.

2. Il quarto motivo di ricorso è infondato perché ti omette di considerare che la revoca dei benefici accordati in primo grado a Bisceglia non deriva da una valutazione discrezionale della Corte di appello ma dal rilievo della esistenza di cause ostative. In particolare, è emerso che Bisceglia (il certificato erroneamente considerato dal Tribunale riguardava in realtà altra imputata incensurata) è stata condannata con sentenze irrevocabili, fra le quali una condanna per calunnia a tre anni di reclusione Deve al riguardo ribadirsi che è legittima la revoca della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. e del beneficio della non menzione in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d'appello anche quando non vi è stata impugnazione o comunque una formale sollecitazione del pubblico ministero circa l'illegittimità del beneficio, perché il potere di revoca che, in tal caso, il giudice d'appello può esercitare anche d'ufficio, ha natura surrogatoria rispetto a quello del giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 39190 del 09/07/2021, Stambazzi, Rv. 282076;

Sez. 1, n. 24103 del 08/04/2021, Fosco, Rv. 281432).

3. Da quanto precede deriva il rigetto dei ricorsi con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M.