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Sentenza — n. 23920/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23920/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23920/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Oggetto del ricorso è l'ordinanza del Tribunale per il riesame di Lecce, emessa il 18 novembre 2022 e depositata in cancelleria l'1/1/2022, mentre l'avviso di deposito del provvedimento contenente l'indicazione del dispositivo è stato notificato a Massimo Gabriele e anche al suo difensore il 5 dicembre 2022 ex art. 128 cod. proc. pen. Invece, il ricorso per cassazione è stato depositato al mod. 24 del Tribunale di Bari il 15/12/2022, da un collega del difensore di fiducia del ricorrente, ma è pervenuto alla cancelleria di Lecce il 30/12/2022 tramite raccomandata.

Regesto Legislator

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art. 128 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 23920/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 128 cod. proc. pen. Invece, il ricorso per cassazione è stato depositato al mod. 24 del Tribunale di Bari il 15/12/2022, da un collega del difensore di fiducia del ricorrente, ma è pervenuto alla cancelleria di Lecce il 30/12/2022 tramite raccomandata.

Parole chiave

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tempestività dell'invio postale atto tardivo termine di comunicazione tempestività dell'istanza di ricusazione ritardo ingiustificato momento del deposito

Disposizioni normative citate

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art. 128 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Gabriele Massimo, nato l' 08/06/1969 a Bari avverso la sentenza del 18/11/2022 dal Tribunale del lilbertà di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Oggetto del ricorso è l'ordinanza del Tribunale per il riesame di Lecce, emessa il 18 novembre 2022 e depositata in cancelleria l'1/1/2022, mentre l'avviso di deposito del provvedimento contenente l'indicazione del dispositivo è stato notificato a Massimo Gabriele e anche al suo difensore il 5 dicembre 2022 ex art. 128 cod. proc. pen. Invece, il ricorso per cassazione è stato depositato al mod. 24 del Tribunale di Bari il 15/12/2022, da un collega del difensore di fiducia del ricorrente, ma è pervenuto alla cancelleria di Lecce il 30/12/2022 tramite raccomandata.

Ne consegue che il ricorso è tardivo.2 2. Deve, infatti, ribadirsi che in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, e sta a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione presentata a un ufficio diverso sia dichiarata inammissibile per tardività, perché, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante affinché il ricorso risulti tempestivo è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo, salvi i casi espressamente previsti dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167; Sez. 3, n. 6637 del 22/02/2022, Drewes, Rv. 282922; Sez. 3, n. 14774 del 05/03/2020, Maniero, Rv. 278776).

3. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, S., Rv. 272389Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Obocereanu, Rv. 272014). Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende