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Sentenza — n. 23917/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23917/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23917/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Sorrentino Gennaro, nato a Napoli il 21/10/1974 avverso la sentenza del 03/11/2022 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e H ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo. E IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato dal difensore di Sorrentino contro la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli gli ha applicato pena concordata ex art. 599 bis cod. proc. pen. descritto nell'imputazione è inammissibile perché deduce mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 23917/2023 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato dal difensore di Sorrentino contro la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli gli ha applicato pena concordata ex art. 599 bis cod. proc. pen. descritto nell'imputazione è inammissibile perché deduce mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali remissione della pena sanzione sostitutiva alleggerimento della pena attenuazione libera della pena procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
Il ricorso presentato dal difensore di Sorrentino contro la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli gli ha applicato pena concordata ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
descritto nell'imputazione è inammissibile perché deduce mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Sorrentino Gennaro, nato a Napoli il 21/10/1974 avverso la sentenza del 03/11/2022 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e H ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato dal difensore di Sorrentino contro la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli gli ha applicato pena concordata ex art. 599 bis cod. proc. pen. descritto nell'imputazione è inammissibile perché deduce mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

2. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec