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Sentenza — n. 23912/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23912/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23912/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Di Salvo Colomba, nata a Caronia il 06/01/1969 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Messina il 03/02/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Perla Lori, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; lette le conclusioni dell'avv. Fabio Massimiliano- difensore dell'indagata- che ha chiesto l'annullamento della ordinanza impugnata CONSIDERATO IN FATTO 1.

Regesto Legislator

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art. 316 ter cod. pen, artt. 322 ter cod. pen, art 578 bis cod. proc. pen, art. 578-bis cod. pen; Sentenza — n. 23912/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale di Messina ha confermato il decreto emesso dalla Corte di appello di Messina con cui è stato disposto il 13.12.2021 il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente - fino all'importo di 120.000 euro- dei beni immobili nella disponibilità di Di Salvo Colomba. La Corte di appello il 18.6.2021 aveva emesso una sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato di cui all'art. 316 ter cod. pen. con conferma, ai sensi dell'art.578 bis cod. proc. pen., della confisca del profitto disposta in primo grado.2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagata articolando due motivi. 2.1.

Parole chiave

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confisca di beni sequestro di beni immobili confisca dei beni espropriazione preventiva azione di rivocazione del sequestro sequestro conservativo

Disposizioni normative citate

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art. 316 ter cod. pen
La Corte di appello il 18.6.2021 aveva emesso una sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato di cui all'art. 316 ter cod. pen.
artt. 322 ter cod. pen
Con il primo si lamenta violazione di legge con specifico riferimento agli artt. 322 ter cod. pen.- 578 bis - 321 cod.
art 578 bis cod. proc. pen
e violazione del principio di irretroattività; si segnala che l' indagata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello ha disposto la confisca ai sensi dell'art 578 bis cod. proc. pen.
art. 578-bis cod. pen
nonostante la declaratoria di prescrizione: il tema è quello dell'applicazione dell'art. 578 bis cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Di Salvo Colomba, nata a Caronia il 06/01/1969 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Messina il 03/02/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Perla Lori, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; lette le conclusioni dell'avv. Fabio Massimiliano- difensore dell'indagata- che ha chiesto l'annullamento della ordinanza impugnata CONSIDERATO IN FATTO 1.

Il Tribunale di Messina ha confermato il decreto emesso dalla Corte di appello di Messina con cui è stato disposto il 13.12.2021 il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente - fino all'importo di 120.000 euro- dei beni immobili nella disponibilità di Di Salvo Colomba. La Corte di appello il 18.6.2021 aveva emesso una sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato di cui all'art. 316 ter cod. pen. con conferma, ai sensi dell'art.578 bis cod. proc. pen., della confisca del profitto disposta in primo grado.2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagata articolando due motivi. 2.1.

Con il primo si lamenta violazione di legge con specifico riferimento agli artt. 322 ter cod. pen.- 578 bis - 321 cod. proc. pen. e violazione del principio di irretroattività; si segnala che l' indagata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello ha disposto la confisca ai sensi dell'art 578 bis cod. proc. pen. nonostante la declaratoria di prescrizione: il tema è quello dell'applicazione dell'art. 578 bis cod. proc. pen.., introdotto dall'art. 6 del d. Igs. 1.3.2018, n. 21, ai fatti commessi prima della entrata in vigore della norma. 2.2.

Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e ViZiO di motivazione in ordine ai presupposti di diritto posti a fondamento della misura cautelare. Vi sono note difensive con cui si evidenzia che la Sesta Sezione della Corte di cassazione il 16.11.2022 nel proc. 3383 /2020 ha annullato senza rinvio la sentenza con cui è stata disposta la confisca recependo i principi affermati dalle Sezioni unite.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato. Il 16 novembre 2022 la Sesta Sezione penale della Corte con la sentenza n. 47160/22 ha annullato senza rinvio la sentenza con cui la Corte di appello ha confermato, ai sensi dell'art. 578-bis cod. pen., la confisca per equivalente disposta in primo grado, sino alla concorrenza della somma cli euro 125.000,00, per fatti di reato commessi in data 29 marzo 2013 e, dunque, anteriormente all'entrata in vigore della fattispecie di confisca applicata. Il ricorso dunque deve essere dichiarato inammissibile, senza condanna alle spese, non essendo più in essere il vincolo cautelare reale. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 22 feb