Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 23904/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23904/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23904/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Vinci Paolo, nato a Sassuolo il 10/06/1993 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna il 03/12/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Perla Lori, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; CONSIDERATO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui Paolo Vinci è stato condannato per i reati di violenza privata, lesioni personali aggravate (così derubricata l'originaria imputazione di tentato omicidio), offerta e detenzione di sostanza stupefacente.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 23904/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso è inammissibile. La Corte di appello, richiamando la sentenza di primo grado, ha spiegato in modo non manifestamente illogico perché Vinci aveva la disponibilità di quella sostanza stupefacente (cfr., in particolare, pagg. 8- 9 sentenza del Tribunale). Nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitato il ricorrente a riproporre testualmente con il ricorso per cassazione il motivo di appello, adeguatamente valutato dalla Corte.

Parole chiave

Generato dall'IA
ricusazione del pubblico ministero violenza o minaccia contro le autorità pubblica istigazione a delinquere reati violenti inverosimiglianza delle persecuzioni azione revocatoria
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Vinci Paolo, nato a Sassuolo il 10/06/1993 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna il 03/12/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Perla Lori, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; CONSIDERATO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui Paolo Vinci è stato condannato per i reati di violenza privata, lesioni personali aggravate (così derubricata l'originaria imputazione di tentato omicidio), offerta e detenzione di sostanza stupefacente.

L'imputato avrebbe costretto a salire sulla sua autovettura e tentato di uccidere Merlottino Antonino, non riuscendovi per essere il Merlottino riuscito a scappare; Vinci avrebbe inoltre offerto, dopo la fuga della vittima, mezzo chilo di cocaina a soggetti non identificati quale corrispettivo per il "supporto nell'omicidio" e detenuto all'interno della sua autovettura un chilo e mezzo di cocaina.2. Ha proposto ricorso per cassazione Vinci articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per i reati in tema di stupefacenti.

Viene riportato testualmente l'atto di appello: il tema attiene alla serietà dell'offerta di sostanza stupefacente ed alla effettiva disponibilità della droga da parte dell'imputato. Si assume che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che il radicato inserimento di Vinci nell'ambiente del traffico di sostanze stupefacenti, nell'ambito del quale i fatti per cui si procede sarebbero maturati, renderebbe verosimile l'offerta della droga. In realtà, dalla motivazione della sentenza emergerebbe solo la possibilità dell'imputato di procurarsi la droga ma non la disponibilità di essa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. La Corte di appello, richiamando la sentenza di primo grado, ha spiegato in modo non manifestamente illogico perché Vinci aveva la disponibilità di quella sostanza stupefacente (cfr., in particolare, pagg. 8- 9 sentenza del Tribunale). Nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitato il ricorrente a riproporre testualmente con il ricorso per cassazione il motivo di appello, adeguatamente valutato dalla Corte.

2. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482;

Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). L'odierno ricorrente, come detto, ha riproposto con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito; compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è tuttavia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

E' possibile che nella valutazione sulla "tenuta" del ragionamento probatorio, la struttura motivazionale della sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell'8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, rv. 216906;

Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, rv. 209145). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado, come nel caso in esame, esaminino le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della decisione di primo grado e, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116).

Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm