Sentenza — n. 23581/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza sopra indicata, adottata ai sensi dell'art. 43, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il Tribunale di Reggio Calabria approvava il rendiconto di gestione depositato dagli amministratori giudiziari dei beni sottoposti a sequestro nel procedimento di prevenzione svoltosi a carico di Rocco Aquino ed altri dinanzi a quel Tribunale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 23581/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso Lamberti Sagredo Jorge Pablo, quale legale rappresentante della Corsilope Italia s.r.I., con atto sottoscritto dai suoi difensori, il quale ha chiesto la "revoca" del provvedimento impugnato per avere il Tribunale di Reggio Calabria omesso di considerare che, in occasione dell'avvenuto dissequestro del complesso immobiliare 'The Sands', i relativi beni si trovavano in stato di abbandono e degrado, dei quali gli amministratori si erano, perciò, disinteressati.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lamberti Sagredo Jorge Pablo, nato in Argentina il 24/09/1970 avverso l'ordinanza del 06/06/2022 del Tribunale di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. Emilio Sanche2: de Las Heras e dell'avv. Angela Migliano, difensori del ricorrente, che hanno concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza sopra indicata, adottata ai sensi dell'art. 43, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il Tribunale di Reggio Calabria approvava il rendiconto di gestione depositato dagli amministratori giudiziari dei beni sottoposti a sequestro nel procedimento di prevenzione svoltosi a carico di Rocco Aquino ed altri dinanzi a quel Tribunale.
2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso Lamberti Sagredo Jorge Pablo, quale legale rappresentante della Corsilope Italia s.r.I., con atto sottoscritto dai suoi difensori, il quale ha chiesto la "revoca" del provvedimento impugnato per avere il Tribunale di Reggio Calabria omesso di considerare che, in occasione dell'avvenuto dissequestro del complesso immobiliare 'The Sands', i relativi beni si trovavano in stato di abbandono e degrado, dei quali gli amministratori si erano, perciò, disinteressati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di Lamberti Sagredo Jorge Pablo sia inammissibile.
2. In primo luogo va rilevato come il ricorrente non abbia allegato di essere stato destinatario di richieste di applicazione di misure di prevenzione personali o reali, avendo solo sostenuto di essere stato imputato in un procedimento penale per fatti evidentemente collegati a quelli per i quali era stato disposto il sequestro di beni finalizzato alla confisca di prevenzione. Rispetto al procedimento di prevenzione, nel quale è stata adottata l'ordinanza gravata, il Lamberti Sagredo, asseritamente quale legale rappresentante della società Corsilope Italia s.r.I., è soggetto terzo: di talché i suoi difensori avrebbero potuto sottoscrivere il ricorso per cassazione solamente se muniti di procura speciale del rappresentante di quella impresa collettiva, procura di cui non vi è traccia nel fascicolo del procedimento.
3. Anche a voler superare la questione innanzi richiamata, va detto, sotto altro e complementare punto di vista, come il ricorso del Lamberti Sagredo non superi, in ogni caso, il vaglio preliminare di ammissibilità, sia perché formulato senza la deduzione di alcuno dei motivi elencati dall'art. 606 cod. proc. pen., ma con una indeterminata esposizione di vicende fattuali; sia perché proposto in termini molto generici, non essendosi l'impugnante confrontato con lo specifico passaggio della motivazione dell'ordinanza impugnata con la quale il Tribunale aveva evidenziato come i beni in questione fossero di proprietà della società spagnola Corsilope Sociedad Limitada, che non era stata interessata alla procedura di prevenzione in oggetto, sicché il complesso immobiliare "The Sands" non poteva considerarsi oggetto di alcun provvedimento di prevenzione.4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del