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Sentenza — n. 23574/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23574/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23574/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza nel procedimento a carico di Spera Giuseppe nato ad Avigliano il 4/5/1969 avverso l'ordinanza emessa il 26 ottobre 2022 dal Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udite le richieste del difensore di Spera, avv.

Regesto Legislator

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art. 319 cod. pen, art. 319-quater cod. pen; Sentenza — n. 23574/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza deducendo, con un primo motivo, l'erronea riqualificazione delle condotte ascritte, compresi i capi 8 e 14, ai sensi dell'art. 86, d.P.R. n. 570 del 1960, e ciò in particolare, in ragione della sussistenza di un rapporto di specialità reciproca tra detta ipotesi e quella di cui all'art. 319 cod. pen. che consente di ravvisare un concorso tra i predetti reati. Si deduce, inoltre, la manifesta illogicità e carenza della motivazione in merito alla ritenuta insussistenza di un quadro gravemente indiziario in merito ai predetti capi di imputazione.

Parole chiave

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censure procedurali competenza del pubblico ministero impugnazione di decisioni amministrative sospensione del procedimento revisione processuale decisioni incidentali

Disposizioni normative citate

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art. 319 cod. pen
570 del 1960, e ciò in particolare, in ragione della sussistenza di un rapporto di specialità reciproca tra detta ipotesi e quella di cui all'art. 319 cod. pen.
art. 319-quater cod. pen
in luogo dell'iniziale contestazione ai sensi dell'art. 319-quater cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza nel procedimento a carico di Spera Giuseppe nato ad Avigliano il 4/5/1969 avverso l'ordinanza emessa il 26 ottobre 2022 dal Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udite le richieste del difensore di Spera, avv.

Savino Giuseppe Murro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso o, in subordine per il suo rigetto. RITENUTO IIN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Potenza accogliendo l'appello proposto da Giuseppe Spera, ha revocato le misure interdittive della sospensione dall'esercizio di pubblici uffici e del divieto di esercitare uffici direttivi delle persone giuridiche, applicate in relazione plurime condotte, qualificate dall'ordinanza cautelare ai sensi dell'art. 319 cod. pen. in luogo dell'iniziale contestazione ai sensi dell'art. 319-quater cod. pen. di cui capi 1, 2, 3, 4, 7 e 9 dell'imputazione provvisoria.

In particolare, quanto al capo 1, si contesta a Spera, quale consigliere regionale della Regione Basilicata, in concorso con i consiglieri regionali Francesco Piro e Francesco Cupparo, e con Maria di Lascio, candidata a Sindaco di Lagonegro e dal 22 settembre 2020, Sindaco del predetto Comune nonché con Gianni Mastroianni, di avere concordato con quest'ultimo la sua candidatura alle elezioni comunali del 2020 nella lista "Insieme con Maria di Lascio", portando con sé il suo bacino di voti, in cambio dell'utilità consistente nell'assunzione presso la Formez PA ovvero quale manutentore presso il nascente "Nuovo Ospedale di Lagonegro".

Analoga condotta viene contestata al capo 2, in concorso con Di Lascio, Piro e Leone (anch'egli consigliere regionale) in relazione all'accordo avente ad oggetto il sostegno alla lista elettorale della Di Lascio da parte di Maria Palermo e del bacino di voti di cui era portatrice in cambio della stabilizzazione della Palermo nel ruolo infermieristico presso l'AOR San Carlo di Potenza, struttura nell'immediato controllo dei pubblici ufficiali coinvolti, e dell'assunzione a tempo indeterminato presso una casa di riposo della nipote Teresa de Rosa.

Al capo 3 viene contestato analogo patto stipulato da Spera, in concorso con i medesimi pubblici ufficiali, avente ad oggetto la candidatura di Giovanni Castelluccio nella lista della Di Lascio ed il relativo bacino di voti in cambio del distacco temporaneo di Castelluccio presso il Dipartimento Salute della Regione Basilicata. Al capo 4 si contesta il patto, in concorso con Piro e Di Lascio, avente ad oggetto la candidatura di Maria Palermo ed il bacino CI voti di cui era portatrice in cambio della promozione di Vito Funicelli a Direttore dell'Unità Operativa Semplice dell'Ospedale di Lagonegro.

Al capo 7 si contesta il patto, in concorso con Piro e Di Lascio, avente ad oggetto il sostegno elettorale di Luigi Alagia e del bacino di voti di cui era portatore in favore della lista della Di Lascio in cambio della sua promozione a Direttore dell'U.O.C. di Traumatologia dell'Ospedale di Lagonegro.Al capo 9 si contesta il patto con Antonello Canonico avente ad oggetto il suo sostegno elettorale e del bacino di voti di cui era portatore alla medesima lista in cambio dell'affidamento della gara "Emergenza COVID 19 servizio di trasporto a supporto della USCO-19 alla ditta del Canonico.

L'ordinanza impugnata, previa riqualificazione di tali rapporti sinallagmatici nel reato di corruzione elettorale, ha escluso la sussistenza di gravi indizi che consentano di ritenere Spera partecipe di tutti gli accordi siglati dagli esponenti politici con gli elettori.

2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza deducendo, con un primo motivo, l'erronea riqualificazione delle condotte ascritte, compresi i capi 8 e 14, ai sensi dell'art. 86, d.P.R. n. 570 del 1960, e ciò in particolare, in ragione della sussistenza di un rapporto di specialità reciproca tra detta ipotesi e quella di cui all'art. 319 cod. pen. che consente di ravvisare un concorso tra i predetti reati. Si deduce, inoltre, la manifesta illogicità e carenza della motivazione in merito alla ritenuta insussistenza di un quadro gravemente indiziario in merito ai predetti capi di imputazione.

Si lamenta, in particolare, la parziale valutazione delle fonti di prova allegate; l'omessa valutazione che la nomina di Spera, prima quale Commissario e poi quale Direttore dell'A.O.R. San Carlo di Potenza, era stata sostenuta da Piro e da Cupparo in quanto funzionale al loro progetto relativo all'ampliamento della struttura ospedaliera e„ più in generale, all'assunzione del controllo della sanità lucana. Nell'ambito di tale cornice indiziaria, si assume che gli elementi investigativi hanno dimostrato che Spera svendeva la sua funzione in cambio dei favori elettorali che Piro e Di Lascio intendevano ottenere dagli elettori con cui raggiungevano gli accordi.

Si lamenta, infine, l'omessa valutazione delle conversazioni telefoniche del 27 agosto 2020 tra Piro e Di Lascio, dell' 8/7/2020 e del 16/7/202() tra Piro e Spera.

3. Il Procuratore ricorrente ha depositato memoria in cui, allegando l'annotazione di Polizia Giudiziaria datata 1 marzo 2023, ha insistito sulla sussistenza del suo interesse a ricorrere, emergendo da detta flotta l'attuale persistenza delle esigenze cautelari in relazione a Francesco Piro, Giuseppe Spera e Maria di Lascio. In particolare, risulta che Spera è ancora Direttore Generale dell'AOR San Carlo di Potenza.4. Il difensore dell'indagato ha depositato memoria con la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ha, inoltre, depositato memoria di replica alla nota depositata dal ricorrente, insistendo per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO :IEN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in considerazione dell'assorbente rilievo della carenza di interesse del ricorrente che nulla ha dedotto in merito alla sussistenza delle esigenze cautelarit. ,2(024. 62-Lat,' kti,eux-64-4-íz ' In disparte ogni considerazione sulla configurabilità nella fattispecie in esame del reato di corruzione elettorale, qualificazione che potrà, eventualmente, essere rivalutata nel prosieguo del procedimento anche in relazione ai diversi paradigmi dei delitti di corruzione o di traffico di influenze illecite, va ribadito che il pubblico ministero che impugni l'ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziaria deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari che, tuttavia, possono ritenersi implicitamente sussistenti nel caso in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus Rv. 282355).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.