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Sentenza — n. 23330/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23330/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23330/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Muriglio Luigi, nato a Trinitapoli il 28/02/1970 avverso il decreto del 15/09/2022 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1.Con il provvedimento di cui in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato il decreto del Tribunale di Bari con il quale è stata applicata a Luigi Muriglio la misura della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per tre anni, con cauzione di euro 3000. 2.Avverso detto decreto propone ricorso il difensore di Luigi Muriglio con un unico motivo.

Regesto Legislator

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art. 125 cod. proc. pen; Sentenza — n. 23330/2023 — snpen · Corte di Cassazione: E' opportuno ribadire che il perimetro del controllo affidato alla Corte di cassazione in materia di misure di prevenzione, personali o reali, è ammesso solo per violazione di legge, così dovendosi escludere dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi del vizio di motivazione previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., restando salva la sola denuncia della motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).

Parole chiave

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misura meno grave persecuzioni politiche anteriori violenza o minaccia contro le autorità vigilanza parlamentare vigilanza dell'autorità competente verifica dello scrutinio

Disposizioni normative citate

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art. 125 cod. proc. pen
159 del 2011 e all'art. 125 cod. proc. pen., avendo fondato l'accertamento dell'attuale pericolosità sociale del proposto su una presunzione, desunta dalla sola contestazione dell'aggravante di cui all'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Muriglio Luigi, nato a Trinitapoli il 28/02/1970 avverso il decreto del 15/09/2022 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1.Con il provvedimento di cui in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato il decreto del Tribunale di Bari con il quale è stata applicata a Luigi Muriglio la misura della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per tre anni, con cauzione di euro 3000. 2.Avverso detto decreto propone ricorso il difensore di Luigi Muriglio con un unico motivo.

Violazione di legge per omessa e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento al d. Igs. n. 159 del 2011 e all'art. 125 cod. proc. pen., avendo fondato l'accertamento dell'attuale pericolosità sociale del proposto su una presunzione, desunta dalla sola contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., così disattendendo l'orientamento contenuto nella sentenza delle Sezioni unite n. 111 del 2017, senza ancorarla ad elementi concretyisteanche la sporadicità delle condotte, connesse alle elezioni amministrative, e la loro cessazione al 2020.

Peraltro, Luigi Muriglio annovera un unico precedente specifico non aggravato dalla mafiosità e non è indagato per reati associativi o di allarme sociale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. E' opportuno ribadire che il perimetro del controllo affidato alla Corte di cassazione in materia di misure di prevenzione, personali o reali, è ammesso solo per violazione di legge, così dovendosi escludere dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi del vizio di motivazione previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., restando salva la sola denuncia della motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).

Alla luce di questo delimitato ambito diventano improponibili, sotto forma di violazione di legge, non solo i vizi tipici concernenti la tenuta logica del discorso giustificativo, ma anche quelli espressi in termini di mancata considerazione di prospettazioni difensive quando queste, in realtà, siano state prese in considerazione dal giudice o risultino assorbite dagli argomenti del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246), o comunque non siano potenzialmente decisive ai fini della pronuncia sul punto attinto dal ricorso (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284;

Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080). 2.La censura del ricorso, fondata sull'assenza dell'attualità della pericolosità sociale del proposto, va rigettata. La Corte distrettuale, con argomenti completi e logici, ha illustrato le ragioni giustificative della decisione dando conto degli elementi fattuali che consentono di inquadrare Luigi Muriglio nella categoria della pericolosità sociale qualificata di cui all'art. 4, lett. b), d. Igs. n. 159 del 2011 alla luce:

a) dell'essere stato rinviato a giudizio il 7 gennaio 2021 per reiterate condotte di diffamazione e minacce, aggravate dal metodo mafioso, con dirette video, effettuate via Facebook, ai danni di alcuni candidati al Consiglio comunale e alla carica di sindaco per le elezioni amministrative del Comune di Trinitapoli, commesse nel 2020;

b) della sua contiguità con soggetti già condannati per estorsione aggravata dal metodo mafioso, tra cui Pietro De Rosa, coinvolti in numerosi procedimenti di criminalità organizzata e da ultimo sottoposti a misura cautelare pe il reato associativo con l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.;

e) dell'essere stato vittima il 20 gennaio 2020 di un attentato a Trinitapoli mentre conduceva l'auto in cui il citato Pietro De Rosa era stato ucciso con numerosi colpi di arma da fuoco;

d) della condanna definitiva per il delitto di diffamazione, commesso il 4 aprile 2021 a Trinitapoli. Nel decreto depositato il 31 gennaio 2021 dal Giudice di primo grado, in questa sede confermato, risulta che Luigi Mungilo è intranec alla cosca mafiosa Miccoli-Buonarata e De Rosa. Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, la Corte di appello non ha in alcun modo fondato il proprio giudizio su generiche presunzioni, ma ha valutato la pericolosità sociale qualificata di Muriglio e il suo spessore criminale alla luce di specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto, nei termini richiesti dalla Corte di legittimità (Sez.

U, n. 111 del 3()/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511). Infatti, l'attualità della pericolosità sociale del ricorrente si è fondata sulla significativa vicinanza, se non contestualità temporale, tra le azioni criminose e i contatti con pregiudicati per mafia clel=chcotreitte (2020-2021) e la data di applicazione della misura di prevenzione da parte del Giudice di primo grado (31 gennaio 2021), nonché sullo spessore criminale di Muriglio, che si è reso protagoniste di reiterate condotte poste in essere con il met:odo mafioso, in un breve e continuativo lasso di tempo, tanto da rendere del tutto irrilevante l'assenza di precedenti per reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1.cod.pen.

4. Alla complessiva infondatezza del ricorso segue il rigetto dello stesso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.IM. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese