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Sentenza — n. 23326/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23326/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23326/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Napoli, adito ex artt. 6:70 e 175 c.p.p., con ordinanza del 28 settembre 2022 ha rigettato la richiesta di Ionescu Ionel di essere rimesso in termini per impugnare la sentenza di condanna a suo carico emessa in data 22 novembre 2019 dal Tribunale di Napoli per il reato di cui all'art. 385 c.p.

Regesto Legislator

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art. 385 c.p, art. 161 comma 4 cod. proc. pen, art. 161 comma 4 c.p, art. 161 comma 3 c.p, art. 670 cod. proc. pen, art. 629-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 23326/2023 — snpen · Corte di Cassazione: L'elezione di domicilio sopra indicata è dunque relativa al procedimento per sfruttamento della prostituzione mentre non risulta elezione riferita al procedimento penale per evasione. Pertanto, la notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore nominato di ufficio, ex art. 161 comma 4 cod. proc. pen., è da considerarsi affetta da nullità in quanto non fondata su una precedente elezione di domicilio riferibile a quel procedimento penale. A tale riguardo, si è infatti precisato che «l'elezione o dichiarazione di domicilio sono valide ed efficaci unicamente nell'ambito del procedimento nel quale sono state effettuate, mentre non spiegano alcun effetto nell'ambito di altri procedimenti, sia pure geneticamente collegati a quello originario.

Parole chiave

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notificazione viziata notifica del cambiamento d'indirizzo notificazione della decisione procedimento in contumacia decreto di non luogo a procedere facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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art. 385 c.p
6:70 e 175 c.p.p., con ordinanza del 28 settembre 2022 ha rigettato la richiesta di Ionescu Ionel di essere rimesso in termini per impugnare la sentenza di condanna a suo carico emessa in data 22 novembre 2019 dal Tribunale di Napoli per il reato di cui all'art. 385 c.p.
art. 161 comma 4 cod. proc. pen
Pertanto, la notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore nominato di ufficio, ex art. 161 comma 4 cod. proc. pen., è da considerarsi affetta da nullità in quanto non fondata su una precedente elezione di domicilio riferibile a quel procedimento penale.
art. 161 comma 4 c.p
e presso il quale egli non venne rinvenuto, da cui la notifica ex art. 161 comma 4 c.p.p.
art. 161 comma 3 c.p
Il 10/12/2015, all'atto della scarcerazione dall'istituto penitenziario ex art. 161 comma 3 c.p.p., Ionescu elesse domicilio in "via Sant'Erasmo 106 C/0 Capo nomadi".
art. 670 cod. proc. pen
Tutto ciò premesso, va però rilevato che «le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza; dí:ill'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod.
art. 629-bis cod. proc. pen
pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ionescu Ionel, nato in Romania il 10/03/1982 avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 28/09/2022 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Napoli, adito ex artt. 6:70 e 175 c.p.p., con ordinanza del 28 settembre 2022 ha rigettato la richiesta di Ionescu Ionel di essere rimesso in termini per impugnare la sentenza di condanna a suo carico emessa in data 22 novembre 2019 dal Tribunale di Napoli per il reato di cui all'art. 385 c.p.

2. Nel ricorso, presentato dal difensore dell'imputato, si deduce un unico motivo, relativo alla illegittima dichiarazione di .assenza effettuata dal Tribunale in sede di giudizio di cognizione in quanto fondata sul presupposto - errato - che Ionescu avesse avuto comunque conoscenza della celebrazione del processo a suo carico per evasione, mentre il decreto di citazione era stato notificato al difensore ex art. 161 comma 4 cod. proc. pen., nonostante non fosse stata previamente disposta la notifica dell'atto presso il domicilio eletto dall'imputato (via Virginia Wolf presso Campo nomadi a Napoli).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Dagli atti del procedimento - che questa Corte è legittimata ad esaminare essendo stato dedotto un vizio di natura processuale - emerge che il domicilio eletto dallo Ionescu (via Brecce Sant'Erasmo n. 106) e presso il quale egli non venne rinvenuto, da cui la notifica ex art. 161 comma 4 c.p.p. è relativo a procedimento per sfruttamento della prostituzione (art. 3 I. 75 del 1958) nel quale l'indagato fu dapprima sottoposto a custodia in carcere e quindi agli arresti domiciliari. Il 10/12/2015, all'atto della scarcerazione dall'istituto penitenziario ex art. 161 comma 3 c.p.p., Ionescu elesse domicilio in "via Sant'Erasmo 106 C/0 Capo nomadi". Il successivo 19/12/2015 Ionescu si allontanò da tale domicilio di tal che venne aperto ulteriore procedimento nel quale fu direttamente citato a giudizio per evasione (procedimento sfociato nella condanna oggetto dell'attuale ricorso).

3. L'elezione di domicilio sopra indicata è dunque relativa al procedimento per sfruttamento della prostituzione mentre non risulta elezione riferita al procedimento penale per evasione. Pertanto, la notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore nominato di ufficio, ex art. 161 comma 4 cod. proc. pen., è da considerarsi affetta da nullità in quanto non fondata su una precedente elezione di domicilio riferibile a quel procedimento penale. A tale riguardo, si è infatti precisato che «l'elezione o dichiarazione di domicilio sono valide ed efficaci unicamente nell'ambito del procedimento nel quale sono state effettuate, mentre non spiegano alcun effetto nell'ambito di altri procedimenti, sia pure geneticamente collegati a quello originario.

Ne consegue che l'elezione di domicilio fatta dal detenuto al momento della sua scarcerazione, ai sensi dell'art. 161, comma terzo, cod. proc. pen., è limitata al procedimento nel quale è resa e non estende i suoi effetti ad altri procedimenti, salvo che dall'atto non risulti una diversa ed inequivoca dichiarazione dell'interessato» (Sez. 6, n. 49498 del 15/10/2009, Santise, Rv. 245650).

4. Tutto ciò premesso, va però rilevato che «le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza; dí:ill'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse» (Sez. U, n. 15498 del 2020 — dep. 2021, Lovric, Rv. 280931).

5. Da ciò deriva che il presente ricorso è inammissibile atteso che lo strumento prescelto dal condannato (incidente di esecuzione) non è idoneo a far rilevare il denunciato vizio processuale; vizio invece rimuovibile, ove ne sussistano i presupposti, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma, ritenuta congrua, di tremila euro a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. C